Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7099 - pubb. 11/04/2012

Inammissibilità della proposta di concordato e dichiarazione di fallimento; reiterazione di proposta dichiarata improcedibile per effetto della presentazione di nuova domanda di concordato

Appello Genova, 20 Ottobre 2011. Est. Maria Margherita Zuccolini.


Concordato preventivo - Contemporanea pendenza di istanze di fallimento - Dichiarazione di inammissibilità della proposta - Verifica dei presupposti per la dichiarazione di fallimento - Necessità - Presentazione di una nuova proposta - Esclusione.

Concordato preventivo - Presentazione di nuova proposta - Improcedibilità di precedente proposta - Possibilità di reiterare la prima proposta - Ammissibilità - Conclusione del procedimento di cui all'articolo 162, comma 2 L.F. - Necessità.



Il tenore letterale del secondo comma dell'articolo 162, legge fallimentare è tale da far ritenere che alla dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato segua necessariamente l'esame delle istanze di fallimento, di quelle preesistenti alla proposta dichiarata inammissibile e di quelle sopraggiunte e comunque pendenti al momento della dichiarazione di inammissibilità; in presenza dei relativi presupposti, potrà, pertanto, essere dichiarato il fallimento, senza che possa essere presentata una nuova proposta di concordato prima della conclusione del procedimento di cui alla citata norma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ipotesi in cui la presentazione di una nuova proposta di concordato comporti l'improcedibilità di una precedente proposta, non può escludersi in linea generale la possibilità di reiterare la prima proposta qualora la successiva venga dichiarata inammissibile. La possibilità di reiterare la prima domanda sarà tuttavia consentita qualora non venga dichiarato il fallimento all'esito del procedimento di cui all'articolo 162, comma 2, legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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