Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6966 - pubb. 22/02/2012

Responsabilità dell'appaltatore e del committente nei confronti dei terzi

Tribunale Piacenza, 14 Febbraio 2012. Est. Morlini.


Appalto - Responsabilità nei confronti dei terzi - Responsabilità dell'appaltatore e del committente - Ingerenza del committente della gestione - Riduzione del appaltatore al rango di nudus minister - Clausola limitativa della responsabilità a fatti accidentali - Riferimento al caso fortuito o forza maggiore - Esclusione.



La responsabilità nei confronti dei terzi per danni loro arrecati nell'esecuzione del contratto di appalto, spetta normalmente al solo appaltatore, in ragione dell'autonomia della quale egli gode nell'esecuzione dell'opera; mentre il committente risponde eccezionalmente nei confronti del terzo, solo laddove si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, tali da ridurre l'appaltatore al rango di nudus minister, ovvero per culpa in eligendo, avendo scelto un appaltatore manifestamente ed assolutamente privo della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto. La clausola assicurativa che limita la copertura a "fatti accidentali", non può riferirsi al caso fortuito od alla forza maggiore, situazioni che escludono radicitus la responsabilità dell'assicurato e quindi l'interesse a stipulare un'assicurazione, ma si riferisce piuttosto ai fatti colposi, così contrapposti ai fatti dolosi per i quali non opera invece la manleva. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


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