Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6943 - pubb. 15/02/2012

Responsabilità del precettore per il danno causato da alunno a se stesso; soccombenza dell'attore e regolamento delle spese di lite del terzo chiamato

Tribunale Piacenza, 24 Gennaio 2012. Est. Morlini.


Responsabilità del precettore ex articolo 2048 c.c. - Danno ingiusto a terzi - Danno ingiusto provocato dalla alunno a se stesso - Esclusione della responsabilità.

Chiamata in garanzia - Soccombenza dell'attore nei confronti del convenuto - Pagamento delle spese di lite del terzo.



La presunzione di responsabilità del precettore ex art. 2048 c.c. opera solo nei casi in cui l’alunno cagiona un danno ingiusto ad altri, non anche se il danno ingiusto è a sé stesso cagionato. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Laddove l’attore risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, è l’attore stesso a dovere rifondere le spese di lite del terzo, se vi sia regolarità causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo logico e normale della lite, e astratta fondatezza della chiamata in manleva. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 106 c.p.c.


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