Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6925 - pubb. 15/02/2012

Sospensione del provvedimento di allontanamento del cittadino extracomunitario

Tribunale Varese, 01 Febbraio 2012. Est. Buffone.


Art. 5, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 – Istanza per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato – Istanza inaudita altera parte – Cd. inibitoria d’Urgenza – Concetto di “danno grave e irreparabile” – Rischio di danno per i congiunti e familiari del ricorrente – Sussiste.

Art. 17, comma I, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 – Controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari – Art. 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 – Applicabilità del rito sommario di cognizione – Art. 22, comma II, d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 – Sussiste.

Semplificazione dei riti civili – D.lgs. 150/2011 – Erronea introduzione del rito – Rito speciale diverso da uno dei tre riti generali – Possibilità della Conversione – Art. 4 comma I d.lgs. 150/2011 – Sussiste – Mutamento dal rito camerale al rito sommario di cognizione – Sussiste.

Mutamento del rito – Art. 4 comma I d.lgs. 150/2011 – Modalità – Integrazione dell’atto introduttivo, al momento dell’ordinanza di coversione, per renderli conformi al rito – Sussiste.

Mutamento del rito – Art. 4 comma I d.lgs. 150/2011 – Pronuncia ex officio senza attendere la prima udienza – Sussiste.



In virtù dell’art. 5 del d.lgs. 150/11, la sospensione del provvedimento impugnato può essere concessa, inaudita altera parte, in presenza di due requisiti: 1) la ragionevole fondatezza dei motivi su cui si fonda l’opposizione; 2) il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal tempo occorrente per la decisione dell’opposizione. Può essere causa di pericolo di danno grave e irreparabile l’allontanamento di un cittadino comunitario la cui compagna sia in stato di gravidanza (nel caso di specie: settimo mese). Infatti, l’improvvisa assenza della figura paterna e coniugale, in casi del genere, è certamente idonea ad arrecare un serio pregiudizio alla famiglia, spogliata della figura del padre in un momento delicato come quello della nascita imminente di un nuovo bambino. Il grave danno irreparabile di cui discute l’art. 5, comma II, peraltro, non va necessariamente riferito alla persona del ricorrente, potendo consistere anche in un nocumento che subirebbero i suoi stretti congiunti e, quindi, indirettamente questi. Tanto capita certamente in presenza di un coniuge o convivente in stato di gravidanza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 17, comma I, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonchè per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione. E, infatti, ai sensi dell’art. 22, comma II, d.lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 (come modificato dal dlgs 150/2011), le controversie de quibus sono disciplinate dal decreto legislativo 150/2011. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell’art. 4, comma I, d.lgs. 150/2011, quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dalla Legge, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza: lo switch procedimentale è possibile al cospetto di qualunque rito (erroneamente prescelto dal ricorrente/attore) e, pertanto, è possibile il mutamento anche dal rito camerale (scelto per errore) al rito sommario di cognizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 4, comma I, del decreto 150/2011, pur regolando la conversione, non ne esplicita le modalità, soprattutto là dove l’atto presenti delle omissioni che non lo rendono conforme al modello introduttivo previsto dal processo applicabile. In casi del genere, il giudice non può limitarsi a pronunciare la conversione ma, in analogia con quanto prescrive l’art. 4, comma III, d.lgs. 150/2011, deve provvedere a disporre la integrazione degli atti per ripristinare l’architettura procedimentale applicabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il mutamento del rito, ex art. 4, comma I, decreto 150/2011, può essere pronunciato d’ufficio dal giudice già al momento dell’intervenuto deposito del ricorso in Cancelleria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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