Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6878 - pubb. 31/01/2012

Addebito della separazione e violazione dei diritti fondamentali; proposizione nel giudizio di domande connesse; assegno e mantenimento del tenore di vita

Tribunale Varese, 04 Gennaio 2012. Est. Buffone.


Domanda di separazione – Connessione con altre cause sottoposte a rito ordinario – Connessione soggettiva – Ammissibilità – Non sussiste.

Domanda di addebito – Nesso causale tra violazione dell’obbligo familiare e crisi familiare – Necessità.

Assegno di mantenimento del coniuge debole – Accertamento del tenore di vita – Incidenza in concreto dell’impoverimento conseguente alla disgregazione della famiglia – Fatto notorio.



Nel processo di separazione, è esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi; ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell’ambito dell’azione di separazione – soggetta al rito speciale – con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La pronuncia di addebito della separazione può essere accolta dove il coniuge provi che la causa del venir meno della comunione coniugale sia imputabile al partner, il quale ha commesso una o più violazioni dei doveri che discendono dal matrimonio, salvo il caso in cui ricorra una palese e grave violazione di diritti fondamentali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

E’ vero che lo scopo dell’assegno è quello di garantire il tenore di vita mantenuto dal coniuge debole in costanza di matrimonio: è anche vero, però, la conservazione del precedente tenore di vita coniugale costituisce un obiettivo solo tendenziale, dovendosi tenere conto degli effetti della disgregazione familiare, in primis l’impoverimento dei partners. Infatti, è un dato oramai da definirsi “notorio”, perché oggetto di studi approfonditi resi pubblici anche mediante gli organi di stampa e d’informazione, il fatto che la separazione “impoverisca” i membri famiglia sotto un profilo economico”. E, invero, come si è scritto, la separazione determina un impatto sulla macroeconomia domestica familiare con l’effetto che un diverso declinarsi delle due vite da single in due microeconomie personali non potrà consentire tutte quelle sinergie di risparmi prima possibili”. E, allora, nella determinazione del nuovo ménage familiare, successivo al disgregarsi del rapporto di coniugio, si deve necessariamente tenere conto non solo dell’astratto dato del “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio ma anche della concreta “erosione” della capacità economica che subisce la coppia frammentandosi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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