Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6699 - pubb. 14/11/2011

Responsabilità da cose in custodia, nesso di causalità, onere della prova e concorso di colpa del danneggiato

Tribunale Piacenza, 18 Ottobre 2011. Est. Morlini.


Custodia ex art. 2051 c.c. - Potere fattuale di effettiva disponibilità al controllo della cosa - Significato più ampio della nozione contrattuale - Applicazione della nozione a varie fattispecie.

Cose in custodia - Risarcimento del danno provocato dalla cosa - Nesso di causalità - Oggetto della prova - Evento dannoso come conseguenza normale della condizione della cosa.

Cose in custodia - Responsabilità oggettiva.

Cose in custodia - Risarcimento del danno - Onere della prova dell'attore - Onere della prova liberatoria del convenuto - Contenuto - Prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode.

Cose in custodia - Responsabilità - Applicazione del principio di cui all'articolo 1227, comma 1 c.c. - Riduzione del risarcimento per concorso di colpa del danneggiato - Applicabilità del principio alla responsabilità da cose in custodia - Eccezione in senso stretto.



La custodia ex art. 2051 c.c. consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia, essendo custodi tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa: proprietari, ma anche conduttori, depositari, comodatari e usufruttuari. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Per provare il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, il danneggiato deve dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa; non è invece richiesta anche la prova dell’intrinseca dannosità o pericolosità della cosa medesima, poiché tutte le cose, anche quelle normalmente innocue, sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

La responsabilità custodiale integra un’ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, esclusa solamente dal caso fortuito. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Con riferimento all’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo; il convenuto, per liberarsi, deve invece provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

E’ applicabile, in caso di responsabilità custodiale, la regola posta dall’art. 1227, comma 1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all’incidenza causale di tale colpa sull’evento dannoso; ed il concorso di colpa è rilevabile d’ufficio, integrando non un’eccezione in senso stretto, ma una semplice difesa. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


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