Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6574 - pubb. 10/10/2011

Potere del tribunale di valutare la fattibilità del piano e uso strumentale della facoltà di formare le classi

Tribunale Monza, 05 Luglio 2011. Est. Silvia Giani.


Concordato preventivo - Uso strumentale della facoltà di formare le classi - Abuso del procedimento - Fattispecie - Inammissibilità della proposta.

Concordato preventivo - Convenienza della proposta e fattibilità del piano - Distinzione - Potere del tribunale di valutare la fattibilità del piano - Sussistenza.



Si concreta in un abuso del procedimento, strumentale al raggiungimento della maggioranza delle classi, la formazione di una classe composta da un solo creditore, il quale in base al criterio della omogeneità degli interessi economici, andrebbe collocato in altra classe. (Nella specie, la maggioranza era stata raggiunta proprio grazie al voto della classe in questione, composta dallo studio professionale che assisteva il proponente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In sede di omologazione, il tribunale può e deve verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo e quindi dell'attuabilità del piano. Premesso che i requisiti della convenienza e della fattibilità debbono essere tenuti distinti, si osserva, infatti, che mentre il legislatore ha "privatizzato" il requisito della convenienza, la cui valutazione è rimessa al solo ceto creditorio, giacché ha previsto espressamente che possa essere valutata dal tribunale solo a seguito di ricorso di un creditore appartenente ad una classe dissenziente, ha, invece, rimesso al tribunale, come ribadito dall'articolo 173, legge fallimentare, la valutazione dei requisiti di ammissibilità e quindi anche della fattibilità del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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