Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5572 - pubb. 20/06/2011

Fusione di società, natura della responsabilità delle società partecipanti e degli amministratori, illustrazione del rapporto di concambio rispetto al valore effettivo dei patrimoni, natura e limiti del controllo giurisdizionale.

Tribunale Prato, 04 Maggio 2011. Est. Raffaella Brogi.


Fusione delle società - Azione risarcitoria spettante ai soci e ai terzi danneggiati dalla fusione - Legittimazione passiva della società - Sussistenza.

Fusione delle società - Responsabilità della società partecipanti alla fusione - Qualificazione - Responsabilità contrattuale per i danni subiti dai soci dei terzi - Responsabilità degli amministratori - Responsabilità extracontrattuale - Ripartizione dell'onere della prova - Onere della società di provare l'esatto adempimento.

Fusione di società - Individuazione del corretto rapporto di cambio - Controllo preventivo della delibera assembleare di fusione - Controllo successivo di natura giudiziale.

Fusione delle società - Relazione dell'organo amministrativo di cui all'articolo 2501 quinquies c.c. - Illustrazione del rapporto di cambio - Illustrazione delle valutazioni di tipo negoziale - Incidenza sul rapporto di cambio - Finalità della relazione.

Fusione delle società - Valutazione della congruità del rapporto di cambio - Applicazione dei metodi di valutazione aziendalistici - Applicazione di tali metodi in modo trasparente e leggibile - Necessità.

Fusione delle società - Determinazione del valore effettivo del patrimonio sociale delle società partecipanti - Verifica giudiziale - Utilizzo di c.t.u. - Verifica dell'attendibilità in termini tecnici - Differenze nel concambio rispetto al valore effettivo dei patrimoni - Giustificazione adeguata in termini economici - Necessità - Natura i limiti del controllo giurisdizionale - Controllo di legittimità - Sussistenza - Controllo di merito - Esclusione.



L'azione risarcitoria spettante ai soci e ai terzi danneggiati dalla fusione di cui all'articolo 2504 quater c.c. può essere proposta anche nei confronti della società incorporante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché la fusione costituisce un momento attuativo dello stesso contratto di società, nell'ambito della responsabilità risarcitoria prevista dall'articolo 2504 quater c.c., comma 2, la società risponde direttamente a titolo contrattuale per i danni subiti dai soci e dai terzi in conseguenza delle invalidità realizzate nel corso del procedimento di fusione, mentre gli amministratori rispondono nei confronti dei soci in via extracontrattuale, posto che con riferimento alla loro posizione la norma non prevede altro che un'ipotesi di responsabilità speciale rispetto a quella generale disciplinata dall'articolo 2395 c.c. Trattandosi di responsabilità contrattuale, la corretta ripartizione dell'onere della prova dell'inadempimento nell'esecuzione del contratto sociale – di cui la fusione costituisce attuazione - dovrà essere effettuata secondo quanto disposto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 13533 del 2001, con la conseguenza che il socio, provato il titolo costitutivo (contratto di società) dell'obbligazione inadempiuta, può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre sarà il debitore (la società) a doverne provare il fatto (estintivo) costituito dall'esatto adempimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Dal tenore letterale degli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies c.c. emerge che il legislatore pur non dettando direttamente i criteri con i quali gli amministratori devono individuare il corretto rapporto di cambio, ha sancito comunque una disciplina finalizzata ad evitare possibili abusi in danno dei soci di minoranza, imponendo un'adeguata informazione, tale da rassicurare ex ante un controllo preventivo prima della delibera assembleare di fusione (come attestato dal fatto che in base all'articolo 2501 septies c.c. le relazioni dell'organo amministrativo e degli esperti devono essere depositate, insieme al progetto di fusione, presso le sedi delle società partecipanti alla fusione in modo che i soci possano prenderne visione) ed ex post un controllo di natura giudiziale, sia pure limitato alle forme consentite dall'articolo 2504 quater c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La relazione dell'organo amministrativo di cui all'articolo 2501 quinquies c.c. impone di illustrare e giustificare il rapporto di cambio, sotto il profilo giuridico economico. In detta relazione devono pertanto risultare anche le valutazioni di tipo negoziale che possono incidere sulla determinazione del rapporto di cambio, in modo da poter essere oggetto, prima ancora che di valutazione da parte dei soci, del parere di adeguatezza nella relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501 sexies c.c., nonché di un eventuale sindacato giurisdizionale alla luce dei criteri di ragionevolezza e delle norme di buona fede che presiedono anche all'esecuzione del contratto di società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del procedimento di fusione di cui agli articoli 2501 e seguenti c.c., la congruità del rapporto di cambio sussiste laddove i metodi prescelti, in relazione alle caratteristiche delle società partecipanti alla fusione, siano raccomandati dalle metodologie aziendalistiche di generale accettazione. Tali metodi dovranno poi essere applicati in modo trasparente e leggibile con puntuale illustrazione e giustificazione nei diversi passaggi e delle relative sequenze valutative. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La determinazione del valore effettivo del patrimonio sociale delle società partecipanti alla fusione può essere verificata in sede giudiziale, attraverso una c.t.u. mediante la quale il giudice non sostituisce il proprio metodo di valutazione a quello individuato dagli amministratori, ma ne verifica l'attendibilità in termini tecnici con riferimento alla caratteristiche delle società partecipanti alla fusione e, conseguentemente, in relazione alla sua incidenza sulla determinazione del rapporto di cambio. Rispetto al valore effettivo dei patrimoni sociali, eventuali differenze nel concambio devono quindi trovare giustificazione adeguata in termini economici, pena la totale vanificazione della disciplina disposta a seguito della riforma del 1991 con la nuova formulazione degli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies c.c., entro certi limiti; è pertanto ammissibile il sindacato giurisdizionale, in quanto afferente al controllo di legittimità dell'operato dei soggetti implicati nel procedimento di fusione e non incidente su scelte di merito di esclusiva pertinenza dell'organo amministrativo. (Nel caso di specie, trattandosi di società operanti nel settore immobiliare è stato ritenuto corretto il metodo patrimoniale semplice di valutazione dei patrimoni sociali). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari


Il testo integrale


 


Testo Integrale