Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3966p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Piacenza, 12 Aprile 2011. .


Commissioni di massimo scoperto – Natura e funzioni – Inesistenza di una fattispecie univoca ed unitaria – Conseguenze in tema di validità della pattuizione – Determinatezza o determinabilità – Condizioni – Fattispecie.



La c.m.s. è stata diversamente definita o individuata – limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse – come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l’utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento. Il termine commissione di massimo scoperto non è quindi riconducibile ad un’unica fattispecie giuridica, sicché l’onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell’effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico; in mancanza di ciò l’addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. È nulla, per violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, comma 4° TUB, la pattuizione di commissioni di massimo scoperto che, senza alcuna indicazione di tale onere nelle condizioni generali di contratto rechi l’indicazione, nel solo foglio allegato, contenente la specificazione numerica delle condizioni economiche, della voce “commissioni di massimo scoperto”, seguita dall’indicazione numerica 0,750 (senza ulteriori indicazioni sul periodo temporale di riferimento) e dalla voce “per scopertura di conto non autorizzata” non essendo possibile in nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell’onere imposto dalla banca. (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)