Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3705 - pubb. 18/04/2011

Credito del minore per mantenimento indiretto e compensazione promiscua con crediti dell''obbligato; decorrenza dalla domanda dell''assegno liquidato per i figli nei giudizi di separazione

Tribunale Varese, 01 Febbraio 2011. Est. Buffone.


Separazione – Mantenimento del figlio – Compensazione con altri crediti – Illegittima.

Assegno per i figli liquidato in sentenza – Decorso – Dalla domanda.



Il credito spettante al minore, in virtù del mantenimento indiretto che il padre separato versa alla madre quale genitore collocatario, non può essere oggetto di compensazione con altri crediti dell’obbligato. In caso di compensazione cd. promiscua (crediti del minore e crediti del genitore), l’intero patto è nullo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L'assegno liquidato per i figli sia nei giudizi di separazione, sia di modifica delle condizioni di separazione, decorre dalla domanda (da ultimo Cass. 7 gennaio 2008, n. 28), in applicazione del principio generale stabilito per gli alimenti dall'art. 445 cod. civ. (Cass. 20 maggio 1993, n. 5749; 15 maggio 1986 n. 3202), nonché dell'altro secondo il quale gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, se a tale momento esistevano le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento (Cass. 22 ottobre 2002, n. 14886; 11 aprile 2000, n. 4558; 20 agosto 1997, n. 7770; 8 gennaio 1994, n. 147; 26 ottobre 1983 n. 6322). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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