Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3180 - pubb. 28/02/2011

Istanza di fallimento del PM su segnalazione del giudice della dichiarazione di fallimento

Tribunale Monza, 18 Gennaio 2011. Est. Silvia Giani.


Dichiarazione di fallimento - Istanza del pubblico ministero a seguito di segnalazione del giudice del procedimento per dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Natura di procedimento civile del procedimento per dichiarazione di fallimento - Sussistenza - Autonomia del pubblico ministero - Perché sta del giudice - Sussistenza.



La soppressione dell'iniziativa d'ufficio in capo al giudice non impedisce che la procedura per dichiarazione di fallimento possa essere promossa dal pubblico ministero su segnalazione del tribunale fallimentare. Il procedimento per dichiarazione di fallimento deve, infatti, essere considerato un “procedimento civile” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, legge fallimentare, posto che il rito camerale che lo caratterizza assicura il rispetto del contraddittorio, lo svolgimento di un'adeguata attività probatoria, la possibilità di avvalersi della difesa tecnica e la facoltà di impugnare la decisione, senza considerare che il provvedimento che conclude il procedimento è idoneo ad acquisire stabilità di giudicato. Depone, poi, a favore di questa impostazione la Relazione Illustrativa dello schema di decreto legislativo di riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, nel quale è scritto che "la soppressione della dichiarazione di fallimento d'ufficio risulta bilanciata dall'affidamento al pubblico ministero del potere di dare corso all'istanza di fallimento su segnalazione qualificata proveniente dal giudice al quale, nel corso di un qualsiasi procedimento civile, risulti l’insolvenza di un imprenditore; quindi anche nei casi di rinuncia (cd desistenza) al ricorso per dichiarazione di fallimento da parte dei creditori istanti". Va, inoltre, rilevato che il potere di segnalare l'insolvenza al pubblico ministero non determina la carenza di terzietà del giudice, posto che vi è una ontologica diversità tra la segnalazione da parte del giudice fallimentare al pubblico ministero, atto, questo, privo di per sé di alcuna efficacia, e la valutazione del tutto libera ed autonoma del pubblico ministero, il quale ha pur sempre il potere di verificare se sussistono o meno i presupposti per proporre l'istanza di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 7 l. fall.


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