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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31638 - pubb. 11/07/2024.

Efficacia di giudicato nel processo civile per risarcimento del danno della sentenza di non doversi procedere per prescrizione o amnistia


Cassazione civile, sez. II, 12 Giugno 2024, n. 16422. Pres. Di Virgilio. Est. Trapuzzano.

Sentenza di non doversi procedere per prescrizione o amnistia - Efficacia di giudicato nel processo civile per risarcimento del danno - Esclusione - Nuova valutazione del fatto da parte del giudice civile - Necessità


In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione. (massima ufficiale)