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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31416 - pubb. 18/06/2024.

Revocatoria fallimentare: l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. non si applica al compenso dell'avvocato


Cassazione civile, sez. I, 04 Aprile 2024, n. 8900. Pres. Ferro. Est. Pazzi.

Revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. - Compenso dell'avvocato - Sussumibilità - Esclusione - Fondamento


In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. non si applica al compenso dell'avvocato, poiché il rapporto intercorrente con il cliente non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo, invece, essere ascritto, in ragione del suo carattere intellettuale, all'area del lavoro professionale autonomo. (massima ufficiale)