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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29942 - pubb. 19/10/2023.

Giudicato cautelare, inammissibilità di nuova domanda identica e responsabilità aggravata


Tribunale di Palermo, 10 Ottobre 2023. Est. Illuminati.

Procedimento cautelare – Ordinanza di rigetto – Giudicato cautelare – Riproposizione domanda – Inammissibilità


Procedimento cautelare – Ordinanza di rigetto – Giudicato cautelare – Riproposizione domanda – Responsabilità aggravata – Sussiste


In virtù del c.d. principio del giudicato cautelare previsto dall’art. 669-septies, comma 1, c.p.c., è inammissibile la domanda cautelare che riproponga le medesime istanze formulate in precedente procedimento d’urgenza concluso con il rigetto della domanda quando con il nuovo ricorso non vengano invocati mutamenti delle circostanze o dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.


Incorre in responsabilità aggravata a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c. la parte che, vedutasi respinta una domanda cautelare con conseguente formazione del c.d. giudicato cautelare, la riproponga nei medesimi termini. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti