Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2857p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Piacenza, 22 Dicembre 2010. .


Clausola di interessi uso piazza – Contratto stipulato in data anteriore alla L. 154/1992 – Nullità per indeterminabilità dell’oggetto – Conseguenze: applicabilità degli interessi legali – Mancata contestazione degli estratti di conto corrente ex art. 1832 c.c. – Irrilevanza.



La clausola del contratto di conto corrente bancario che stabilisce che «gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito … si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza», stipulato anteriormente al 1992, pur non essendo soggetta al divieto di cui all’art. 4 della legge 17/02/1992, n. 154 è comunque nulla per contrasto con gli artt. 1284 e 1346 c.c. In conseguenza, devono essere applicati gli interessi legali ex art. 1284 c.c., non essendo applicabili, ratione temporis¸ gli interessi sostitutivi di cui all’art. 117 D.L.vo n. 385 del 1.09.1993 e della L. 154/92. ciaoLa norma dell’art. 1832 c.c. va interpretata nel senso che l’approvazione del conto (rectius: la sua mancata tempestiva contestazione nel termine legale) rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell’efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino. Nemmeno potrebbe ritenersi che la ricezione degli estratti conto – da dove era desumibile il saggio degli interessi applicato – e la continuazione del rapporto, possano integrare gli estremi di una convalida del contratto (e, in particolare, della clausola degli interessi), poiché, in ogni caso, trattandosi di pattuizione nulla, non sarebbe suscettibile di convalida (art. 1423 c.c.) (Mario Coderoni) (riproduzione riservata)