Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2855p - pubb. 01/07/2007

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Tribunale Piacenza, 30 Novembre 2010. .


Inadeguatezza dell’operazione – Sottoscrizione del cliente di avvertenza posta sull’ordine di acquisto di inadeguatezza dell’operazione senza ulteriori indicazioni – Irrilevanza.



Poiché, in caso di operazione inadeguata, la banca ha l’obbligo di informare il risparmiatore della inadeguatezza dell’operazione e «delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione» (art. 29 Reg. CONSOB n. 11522/98), è del tutto inidonea, in quanto generica, l’indicazione apposta sull’ordine di acquisto, sottoscritta dalla cliente, del seguente tenore: «ho/abbiamo preso atto che a Vostro avviso l’ordine non è adeguato alle indicazioni da me/noi forniteVi sulla mia/nostra situazione finanziaria e sugli obbiettivi perseguiti e tuttavia Vi autorizzo/iamo ad eseguirlo». (Franco Benassi) (riproduzione riservata)