Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2829 - pubb. 24/01/2011

Fallimento di società consortile, disciplina applicabile e fallimento della società di fatto formata da imprese collettive

Tribunale Prato, 13 Novembre 2010. Est. Maria Novella Legnaioli.


Fallimento - Società consortile - Consorzio con attività esterna - Assoggettabilità alle norme della legge fallimentare - Ammissibilità.

Fallimento - Società Consortile - Estensione del fallimento ai consorziati - Esclusione.

Fallimento - Società Consortile - Disciplina applicabile - Riferimento al tipo societario utilizzato.

Fallimento - Cooperativa - Assoggettabilità a fallimento - Indici di ammissibilità.

Fallimento - Partecipazione di società di capitali in società di persone - Ammissibilità - Fallimento della società di persone - Estensione del fallimento alle socie.

Fallimento - Società di fatto risultante dopo la dichiarazione di fallimento di società di capitali - Dichiarazione di fallimento della società di fatto - Estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili.

Fallimento - Società di fatto risultante dopo la dichiarazione di fallimento di società di capitali - Legittimazione del curatore dell’originaria procedura - Ammissibilità.

Fallimento - Dichiarazione di fallimento della società di fatto - Estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili - Presupposto.



Anche al di là delle previsioni statutarie, è fallibile il consorzio con attività esterna, qualora abbia svolto in concreto attività imprenditoriale. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il fallimento del consorzio non determina normalmente il fallimento dei consorziati, la cui responsabilità per le obbligazioni del consorzio è solidale ma non illimitata (art. 2615, comma 2, c.c.). (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Per le società consortili valgono le regole generali secondo cui il fallimento segue la disciplina dettata dalla legge fallimentare per il tipo di società utilizzato. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Per stabilire se una cooperativa sia o meno assoggettabile a fallimento, al di là della enunciazione astratta di uno scopo mutualistico nello statuto, deve verificarsi se la stessa abbia effettivamente svolto in concreto ed in modo sistematico un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che tale attività sia compresa o meno nell’oggetto sociale. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Dall’obbligo, in capo alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili, di cui all’art. 2361 comma secondo del codice, siano società per azioni, società in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, deriva la possibilità per le società di capitali di partecipare a società comportanti una responsabilità illimitata. A ciò consegue che nel caso di fallimento della società di persone cui partecipino società di capitali, anche queste ultime dovranno necessariamente essere dichiarate fallite ai sensi dell’art. 147, comma 1, l.f.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La norma del V° comma dell’art. 147, l.f. contiene una regola generale che trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la partecipazione alla società di fatto risulti dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore collettivo. Pertanto qualora dopo il fallimento di una società di capitali risulti che l’impresa collettiva è riferibile ad una società di fatto con altri soggetti, deve essere dichiarato il fallimento di questa e dei soci illimitatamente responsabili. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Qualora, dopo il fallimento di una società di capitali, risulti che l’impresa collettiva è riferibile ad una società di fatto di cui la società fallita è socia di fatto illimitatamente responsabile, deve ritenersi sussistente la legittimazione del curatore della società di capitali previamente dichiarata fallita a richiedere l’estensione del fallimento. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Analogamente all’ipotesi di società di persone regolare, la cui dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 147/1 L.F., comporta il fallimento dei soci illimitatamente responsabili (anche non persone fisiche ed anche società di capitali), anche nell’ipotesi di società di fatto, per dichiarare il fallimento di questa e dei suoi soci, è necessario accertare l’insolvenza della società di fatto medesima. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)



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