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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27871 - pubb. 16/09/2022.

Domanda tardiva e mancato avviso al creditore


Cassazione civile, sez. I, 08 Luglio 2022, n. 21760. Pres. Cristiano. Est. Tricomi.

Insinuazione cd. supertardiva - Ritardo non imputabile al creditore - Omesso avviso del curatore o del commissario straordinario - Possibilità di provare la conoscenza "aliunde" dell’apertura del fallimento o dell’amministrazione straordinaria - Condizioni


In tema di ammissione al passivo di una procedura concorsuale, nel caso di domanda cd "supertardiva" o "ultratardiva", il mancato avviso al creditore dell'apertura della procedura concorsuale integra una causa non imputabile al creditore del ritardo; è, pertanto, onere del commissario dimostrare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che pur in difetto di prova della conoscenza legale, il creditore ha avuto conoscenza effettiva e tempestiva dell'emissione della sentenza dichiarativa e che, in tal modo, si sia realizzato il risultato pratico cui l'avviso era finalizzato "ex lege", restando in conseguenza irrilevante il mero "fatto notorio" dell'apertura della procedura concorsuale. (massima ufficiale)