Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2761 - pubb. 15/12/2010

Ingiunzione di pagamento europea, opposizione e passaggio al rito ordinario del paese membro

Tribunale Varese, 12 Novembre 2010. Est. Santangelo.


Reg. CE 1896/2006 – Ingiunzione di pagamento europea – Opposizione – Passaggio al procedimento civile ordinario secondo la legge dello stato membro di origine – Procedura – Integrazione della domanda proposta in via monitoria – Termine all’opposto per la costituzione.



In caso di opposizione alla ingiunzione di pagamento europea, il passaggio al procedimento civile ordinario, in presenza di una domanda monitoria inidonea ad incardinare un giudizio ordinario, deve necessariamente svilupparsi attraverso i seguenti passaggi: 1) integrazione da parte del ricorrente della domanda proposta in via monitoria, con un contenuto conforme all'atto introduttivo ordinario; 2) fissazione all'opponente del termine per il deposito di una comparsa integrativa dell'opposizione, con ciò applicandosi analogicamente i commi quinto e sesto dell'articolo 164 del codice di procedura civile. Tale iter procedurale appare maggiormente idoneo a rispettare il principio del contraddittorio, in quanto consente la instaurazione, guidata e cadenzata dal giudice, di un giudizio civile ordinario avente ad oggetto il merito della pretesa azionata in via monitoria, attribuendo alle parti una veste formale conforme a quella sostanziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 645 c.p.c.


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