Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2730 - pubb. 13/12/2010

Nuova interpretazione giurisprudenziale, irretroattività e tutela dell'affidamento sullo stato del diritto

Tribunale Varese, 10 Dicembre 2010. Est. Buffone.


Opposizione a decreto ingiuntivo – Costituzione dell’opponente – Dimezzamento automatico dei termini – Sezioni Unite 19246/2010 – Overruling – retroattività della nuova interpretazione adozione di una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi – Incostituzionalità - Affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica – Eadem ratio di tutela rispetto alle Leggi di interpretazione autentica cd. innovative – Interpretazione costituzionalmente orientata – Irretroattività del decisum delle SSUU 19246/2010 – Dies a quo – 14 ottobre 2010 – Pubblicazione sul sito C.E.D..



Le Leggi di interpretazione autentica, secondo la giurisprudenza della Consulta, non possono avere portata retroattiva ove la retroattività attenti al principio costituzionale di tutela dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico. Tale principio deve valere anche in materia processuale, dove si traduce nell’esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all’epoca del compimento degli atti processuali. Ciò vuol dire che la norma di interpretazione autentica che indichi una soluzione ermeneutica non prevedibile rispetto a quella affermatasi nella prassi, perché non rientrante fra quelle accolte in sede giudiziale e nettamente minoritaria anche nella dottrina (cd. innovativa), non può avere effetti se non per l’avvenire. Orbene: è assolutamente evidente che un limite costituzionale alla retroattività (addirittura) delle Leggi di interpretazione autentica non può non valere anche per le decisioni della Suprema giurisprudenza, pervenendosi, altrimenti, ad un significato giuridico della disposizione legislativa palesemente incostituzionale. In altri termini, l’interpretazione che offre un significato giuridico non prevedibile, che sia portata da una Legge o da una sentenza, non può avere efficacia retroattiva in virtù del principio dell’affidamento con si intende che «il singolo deve poter conoscere lo stato del diritto in base al quale opera e tale stato del diritto non deve poi essere modificato retroattivamente». (Nel caso di specie viene esclusa la retroattività del decisum delle SSUU 19246/2010 e l’efficacia del nuovo principio viene fatto coincidere con il 14 ottobre 2010, data di pubblicazione della decisione sul CED). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 645 c.p.c.


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