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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26356 - pubb. 04/01/2022.

La nomina dell’esperto è condizione necessaria per ottenere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili?


Tribunale di Treviso, 22 Dicembre 2021. Est. Casciarri.

Composizione negoziata della crisi d'impresa – Finanziamenti prededucibili – Nomina dell’esperto


La nomina dell’esperto non è condizione necessaria per dar corso all’autorizzazione ex art. 10 D.L. 118/2021; come, infatti, può desumersi dalla formulazione dell’art. 7 del citato decreto-legge il quale richiede espressamente l’accettazione dell’esperto per la conferma delle misure protettive e cautelari laddove l’art. 10 si limita a prescrive che su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori, autorizza quest’ultimo a contrarre finanziamenti prededucibili. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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