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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26355 - pubb. 04/01/2022.

Controllo attribuito al giudice dal nuovo art. 2 della legge n. 2 del 2012


Tribunale di Salerno, 20 Novembre 2021. Pres., est. Jachia.

Sovraindebitamento – Controllo del giudice


La nuova formulazione del secondo comma dell’articolo 2 della legge 3/2012 attribuisce al giudice il controllo, tra l’altro, in sede di ammissione della procedura dell’accordo di composizione della crisi tanto della completezza della documentazione per ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore quanto del mancato compimento di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Infatti il nuovo secondo comma recita che La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: . . . d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; d-quater) limitatamente all'accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Si tratta dunque di un controllo attribuito al giudice finalizzato ad evitare la instaurazione di procedure che non potrebbero poi essere omologate; la presenza di un atto in frode è quindi elemento che se riscontrato in sede di ammissione impedisce la prosecuzione del giudizio ed assorbe ogni altro elemento.

[Nel caso di specie, è emerso che il patrimonio del debitore era composto, essendo un imprenditore, non solo dai suoi beni personali ma anche dai beni riconducibili alla sua ditta individuale.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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