Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25154 - pubb. 20/04/2021

Revocatoria ordinaria di garanzia di finanziamento erogato al solo fine di ripianare una pregressa esposizione debitoria

Cassazione civile, sez. I, 02 Aprile 2021, n. 9193. Pres. De Chiara. Est. Dolmetta.


Azione revocatoria - Ordinaria - Ipoteca a garanzia di un finanziamento erogato al solo fine di ripianare una pregressa esposizione debitoria - Atto autonomo a titolo gratuito - Regime degli atti non onerosi



Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, la costituzione di un’ipoteca a garanzia di un finanziamento erogato al solo fine di ripianare una pregressa esposizione debitoria nei confronti della banca costituisce autonomo atto a titolo gratuito posto che da un lato la garanzia non accede al rapporto originario ripianato, dall’altro la stessa non viene costituita contestualmente al sorgere dell’originario credito (art. 2901, 2 comma c.c.). Come tale, pertanto l’atto è revocabile secondo il regime probatorio semplificato previsto per gli atti non onerosi. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


Fatti

1.- La s.p.a. A. conviene avanti al Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, la s.r.l. Os. (come allora diversamente denominata) e la Banca di Credito Cooperativo Euganea. Per chiedere, ex art. 2901 c.c., l'accertamento dell'inefficacia nei suoi propri confronti di un atto costitutivo di ipoteca volontaria intervenuto tra i detti soggetti: l'Os., pure debitrice di A., nella veste di debitore e datore della garanzia immobiliare a favore della Banca.

2.- Il Tribunale respinge la domanda, ritenendo il debito verso A. successivo a quello nei confronti della Banca e non provata la sussistenza del consilium fraudis.

3.- La società A. interpone appello avanti alla Corte di Venezia. Che, con sentenza depositata il 15 marzo 2016, l'accoglie.

4.- In motivazione, la pronuncia rileva in via sequenziale quanto segue.

Il credito della Banca proviene da un'apertura di credito e da un credito di firma, a cui viene nel tempo a seguire un atto di "ricognizione dei debiti assunti" da parte della società Os., nonchè la stipula di un'apertura con adietta ipoteca, che viene caricata del relativo importo (complessivamente montante a oltre 2 milioni e mezzo di Euro). A questa ipoteca va riconosciuta - si aggiunge - natura di atto a titolo gratuito, "poichè l'art. 2901 c.c., comma 2, considera a titolo oneroso le prestazioni di garanzia solo qualora esse siano contestuali al credito garantito, ipotesi che, nel caso di specie, non ricorre, essendo la garanzia successiva al credito".

Il debito della Os. verso A., poi, risulta anteriore all'atto costitutivo dell'ipoteca in discorso. "Secondo il costante orientamento giurisprudenziale" - così si argomenta -, "l'actio pauliana postula la sola esistenza del credito e non richiede la sua esigibilità, ponendosi anche a garanzia di crediti condizionali, non ancora scaduti o anche meramente eventuali". Nella specie, il credito della A. verso Os., che segue all'inadempimento di quest'ultima a un contratto preliminare, "deve essere fatto risalire, sia pure in termini eventualità, al più tardi all'epoca dell'istaurazione del giudizio arbitrale", inteso all'accertamento dell'inadempimento medesimo e alla liquidazione del conseguente obbligo risarcitorio; esso risulta, quindi, per notevole tratto di tempo anteriore all'atto costitutivo della garanzia immobiliare.

"Ciò posto" - conclude la pronuncia -, "non appare dubbia la natura pregiudizievole" della costituzione di ipoteca, "in relazione sia all'ingente valore del credito definitivamente accertato in sede arbitrale in Euro 1.291.142,45 oltre accessori, sia con riferimento all'importo oggetto della garanzia, parti a Euro 3.500.000,00, restando peraltro preclusa ogni valutazione sella consapevolezza degli effetti dell'atto da parte del creditore ipotecario, attesa la natura gratuita della prestazione della garanzia".

5.- Avverso questo provvedimento la Banca, così come in epigrafe rappresentata, propone ricorso, enunciando cinque motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, la s.p.a. A..

Non svolge invece attività difensive la s.r.l. Os., già contumace nel processo di appello.

6.- Sono state depositate memorie.

 

Motivi

7.- Il primo motivo lamenta "omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità del gravame - violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione al motivo di cui dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4".

Sostiene il motivo che la s.p.a. A., nel presentare l'atto di citazione in appello, "non aveva riportato compiutamente i capi della sentenza oggetto dello specifico motivo di gravame", omettendo di trascrivere taluni incisi. Al che l'attuale ricorrente aveva rilevato la violazione della norma dell'art. 342 c.p.c..

La Corte veneziana, tuttavia, non si è fatta carico di prendere in considerazione tale eccezione, così incappando nel vizio di omessa pronuncia.

8.- Il motivo non può essere accolto.

In proposito, si deve osservare - di là dalla constatazione che l'omessa trascrizione degli incisi imputati non risulta in alcun modo compromettere l'individuazione delle rationes decidendi del provvedimento del primo grado - che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il "vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte delle sentenza impugnata, di questioni di merito, e non già nel caso di mancato esame di questioni pregiudiziali di rito" (cfr. Cass., 23 gennaio 2009, n. 1701; Cass., 26 settembre 2013, n. 22083; Cass. 25 gennaio 2018, n. 1876; Cass., 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass., 15 aprile 2019, n. 10422).

9.- Col secondo motivo, il ricorrente denunzia "omessa motivazione e omesso esame in relazione all'esigenza di verifica del valore dell'immobile colpito da ipoteca oggetto di revoca ai fini della sussistenza dell'eventus damni (art. 360 c.p.c., n. 5)".

Rileva, in particolare, il ricorrente di avere sempre sostenuto che il valore dell'immobile non fosse insufficiente a soddisfare entrambi i crediti in questione, sia quello della Banca, sia quello di A.. Aggiunge di avere anche chiesto che venisse espletata apposita CTU per acclarare l'effettivo valore commerciale dell'immobile, che la Banca stimava essere di "Euro 3.575.000,00 (con una stima prudente di Euro 55,00 al metro cubo per 65.000 metri cubo)".

10.- Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non indica quale sarebbe il fatto - decisivo per l'esito del giudizio - che la sentenza della Corte veneziana avrebbe trascurato di esaminare. Come per contro è cosa, all'evidenza, in sè stessa necessaria.

D'altra parte, la sentenza impugnata non ha trascurato di indicare, nel corpo del suo iter motivazionale, la somma per cui la Banca ha iscritto ipoteca sull'immobile (con montante affatto prossimo alla stima del bene dichiarata dalla Banca medesima), come pure ha segnalato le rispettive dimensioni dei due crediti in conflitto. Posti i valori che si manifestano così in campo (come pure richiamati nel corso del precedente n. 4), la valutazione del carattere pregiudizievole dell'ipoteca per le ragioni del creditore A., compiuta dalla Corte territoriale, si manifesta - per completezza, è anche da aggiungere assolutamente ragionevole.

11.- Il terzo motivo assume "omessa motivazione su un punto decisivo della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 5)".

Afferma in proposito il ricorrente che "seguendo la prospettazione coltivata dall'appellante, l'atto di apertura di credito del 22.12.2004 risulterebbe viziato da simulazione assoluta o da mancanza di causa in concreto; peraltro, se così fosse stato, allora non sarebbe stato corretto richiederne la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., come aveva fatto controparte".

12.- Il motivo non può essere accolto.

In effetti, esso non indica quale sia il fatto storico, che la sentenza impugnata avrebbe trascurato di prendere in considerazione.

Per altro verso, la motivazione svolta dalla sentenza impugnata segue una traiettoria che si manifesta senz'altro coerente con una domanda di revocatoria ordinaria (così come effettivamente rappresentata dall'appellante, del resto; cfr. p. del provvedimento).

Senza riferimenti di sorta a ipotesi simulatorie o di nullità per difetto di causa concreta, detta motivazione si sostanzia, infatti, nella rilevazione del carattere gratuito dell'ipoteca, difettando il requisito della contestualità tra l'atto costitutivo della garanzia e il sorgere del credito garantito, posto che la apertura del 2004 risultava destinata al "ripianamento" delle pregresse passività della Os., società sovvenuta (su questo punto generale v., tra le molte altre, Cass., 9 novembre 2018, n. 28802; Cass., 21 febbraio 2018, n. 4202; Cass., 5 agosto 2019, n. 20896; Cass. 8 aprile 2020, n 7740; Cass., 25 gennaio 2021, n. 1517).

13.- Il quarto motivo assume ""omessa motivazione su un punto decisivo della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 5)". La Corte di Appello non ha motivato - così si puntualizza - "in relazione al fatto, segnalato dall'appellata nella comparsa di risposta, diretto a evidenziare come l'iscrizione ipotecaria andasse in realtà ricondotta alla seconda apertura di credito, cioè quella perfezionata in data 22 dicembre 2004".

Consegue a ciò - così il ricorrente viene, con il quinto motivo di ricorso, a procedere nella propria disamina - che la Corte di Appello ha pure violato la norma dell'art. 2901 c.c.: se l'ipoteca accede all'apertura del dicembre 2004, la circostanza che l'iscrizione sia avvenuta il 12 gennaio 2005 rende in sè manifesto che si tratta di ipoteca contestuale, specie tenuto conto, in proposito, delle "festività natalizie".

14.- Il quarto e il quinto motivo di ricorso sono inammissibili.

Gli stessi non si pongono in relazione, infatti, con la motivazione sviluppata dalla Corte veneziana. Questa, in realtà, ha ben considerato la sussistenza dell'apertura del dicembre 2004: per rilevare che la stessa aveva la funzione specifica di "ripianare" passività della società Os. già in essere sin dal 1999 e che, di conseguenza, l'ipoteca sopravveniva a garantire dei debiti pregressi.

La mancanza di contestualità, correttamente rilevata dalla sentenza impugnata (cfr. n. 12), si fissa, dunque, sulla sopravvenienza (a distanza di anni) della garanzia rispetto al debito.

15.- In conclusione, il ricorso dev'essere respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 12.200,00 (di cui Euro 200,00, per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2021.