Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25029 - pubb. 23/03/2021

Liquidazione del Patrimonio ex l. 3/2012: prima applicazione della nuova disposizione sulle 'procedure familiari' alle procedure della società di persone e dei soci illimitatamente responsabili

Tribunale Ravenna, 03 Marzo 2021. Est. Farolfi.


Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter l. 3/2012 – Istanza della società e successivamente dei soci illimitatamente responsabili – Origine comune dell’indebitamento – Sussistenza – Applicazione della normativa in tema di “procedure familiari” – Ammissibilità



Attesa l’istanza di liquidazione ex art. 14 ter l.3/2012 presentata da società non fallibile, va disposta la riunione con detta procedura dei procedimenti promossi successivamente dai soci illimitatamente responsabili della stessa, tenuto conto della indubbia connessione tra tutte le procedure derivante dall’indebitamento comune – in considerazione della responsabilità solidale dei soci rispetto ai debiti sociali – nonché ragioni di opportunità relative alla fase esecutiva della liquidazione.

Il novellato art. 7 bis l. 3/2012 in tema di ‘procedure familiari’, che impone il necessario coordinamento tra le procedure, appare dunque applicabile anche alla presente fattispecie la quale - ferma la natura di “familiari” delle due persone fisiche ricorrenti in quanto, anche se non conviventi, presentano un sovraindebitamento di ‘origine comune’ nel senso richiesto dalla nuova disposizione - vede analogo procedimento proposto nei confronti di una piccola società ‘sotto soglia’ che parimenti presenta un indebitamento necessariamente comune ex art. 2304 c.c. e non ha beni da liquidare o crediti da riscuotere, sussistendo perciò una esigenza di necessario coordinamento con le altre due procedure che, nel caso di specie – ferma la distinzione delle masse attive e passive – può perseguirsi con la riunione delle procedure avanti al giudice per primo adìto. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


[n.d.r.]
La decisione si segnala per la ritenuta applicabilità della nuova norma in tema di ‘procedure familiari’ alle procedure di liquidazione promosse da società di persone e soci illimitatamente responsabile, ancorchè la novella dell’art. 7 bis l. 3/2012 riguardi i “membri della stessa famiglia”. Il G.D. prende le mosse dall’ ‘origine comune’ dell’indebitamento attesa la responsabilità solidale dei soci illimitatamente responsabili, rafforzata nella fattispecie dal vincolo di parentela dei soci.


Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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