Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24677 - pubb. 23/12/2020

Competenza per territorio della magistratura di sorveglianza del luogo di residenza o del luogo di domicilio dell’interessato non detenuto

Tribunale Alessandria, 19 Dicembre 2020. Est. Vignera.


Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Interessato non detenuto - Competenza per territorio - Luogo di residenza o di domicilio - Non coincidenza dei due luoghi - Fori concorrenti - Conseguenze



L’art. 677, comma 2, c.p.p., nel prevedere la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza del luogo di residenza o del luogo di domicilio dell’interessato non detenuto, stabilisce due fori concorrenti: con la conseguenza che, se il luogo di residenza dell’interessato non coincide con quello del suo domicilio, va affermata la competenza del giudice preventivamente adìto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


N. 2020/4244 SIUS UdS Alessandria

N. 2020/40120 SIEP Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Ordinanza N. 2020/1542

 

Il Magistrato di sorveglianza

letta l’ordinanza pronunciata in data 10 dicembre 2020 dal Magistrato di sorveglianza di Torino sulla richiesta presentata il 26 agosto 2020 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ex art. 679 c.p.p. ed intesa ad ottenere il riesame della pericolosità sociale

DI

M. V. (nato a XXXX il  XXXX, già residente in Asti, Via * n. *, attualmente residente in Alessandria-Fraz. *, difeso fiduciariamente dall’Avv. * del Foro di Asti con studio in Asti, Via *) in relazione alla misura di sicurezza della libertà vigilata applicatagli  con sentenza emessa l’8 febbraio 2012 dalla Corte di Assise di Appello di Cagliari (in parziale riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di Cagliari in data 22 aprile 2008),

 

OSSERVA

quanto segue.

 

1.- Con sentenza in data 8 febbraio 2012 la Corte di Assise di Appello di Cagliari (in parziale riforma di quella emessa il 22 aprile 2008 dal GUP del Tribunale di Cagliari) dichiarava M. V. colpevole di diversi reati (plurime associazioni per delinquere finalizzate allo sfruttamento della prostituzione, associazione per delinquere  finalizzata al traffico di stupefacenti, plurimi acquisti e vendite di sostanze stupefacenti) e lo condannava alla pena di anni 12, mesi 6, giorni 20 di reclusione  con contestuale applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di anni tre.

L’esecuzione della pena detentiva è iniziata il 12 febbraio 2013 ed è terminata il 5 giugno 2020.

Dall’Elenco movimenti del Servizio Informatico Penitenziario risulta che dal 28 giugno 2018 il M. è stato continuativamente ristretto nella Casa circondariale di Ivrea (TO): Istituto rientrante nella circoscrizione dell’Ufficio di sorveglianza di Vercelli.

Al momento del suo ingresso nell’Istituto di Ivrea il condannato dichiarava di risiedere in Asti, Via M. T. C. n. 9 (v. Certificato Ristretto del Servizio Informatico Penitenziario).

Il 13 gennaio 2020 il Magistrato di sorveglianza di Vercelli concedeva al M. il beneficio ex art. 1 l. 199/2010 (esecuzione al domicilio delle pene detentive non superiori a mesi diciotto), prescrivendogli di domiciliare e fissare la propria residenza  presso l’abitazione della madre in Asti, Via M. T. C. n. 9 (punto 6 delle prescrizioni).

Il 14 gennaio 2020 il condannato, pertanto, veniva dimesso dalla Casa circondariale di Ivrea (v. posizione giuridica, pag. 17) per espiare la pena presso la suindicata abitazione in Asti.

Poiché il Comune di Asti rientrava (e rientra) nella giurisdizione dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino, la “gestione” della misura passava a quest’ultimo Ufficio (di sorveglianza di Torino).

 Il 27 gennaio 2020 (ergo: appena 13 giorni dopo l’inizio della misura) il Magistrato di sorveglianza di Torino così provvedeva: “Autorizza il condannato ad espletare attività lavorativa dal martedì alla domenica presso la Birreria XXXX sita in Alessandria, Via R. n. 11 con orario dalle ore 18 alle ore 20. Nelle ore libere permarrà in detenzione domiciliare in Alessandria, Via V. n. 34 presso l’alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. Al termine della giornata lavorativa della domenica tornerà ad Asti” (v. posizione giuridica, pag. 17).

In sede di notifica all’interessato della predetta autorizzazione, la Questura di Asti nel relativo verbale in data 29 gennaio 2020 dava atto di quanto segue: “Alla luce della stessa (autorizzazione) l’interessato alle ore 24 della domenica, terminato il turno di lavoro ad Alessandria, farà rientro in Asti, Via M. T. C. n. 9 presso il luogo di detenzione domiciliare, ove permarrà sino al pomeriggio del martedì successivo, allorquando si recherà nuovamente in Alessandria, ove alle ore 18 comincerà il turno di lavoro. Dal martedì alla domenica, negli orari in cui non sarà impegnato nell’attività lavorativa, permarrà presso l’alloggio sito in Alessandria, Via V. n. 34”.

Poiché il “luogo di detenzione domiciliare” continuava ad essere in Asti, Via M. T. C. n. 9, la misura continuava ad essere “gestita” dal Magistrato di sorveglianza di Torino: come si desume dal fatto che la misura stessa non è stata mai  presa in carico dall’Ufficio di sorveglianza di Alessandria (v. attestazione della relativa Cancelleria in data 18 dicembre 2020) e soprattutto dal fatto che il 5 giugno 2020 il Magistrato di sorveglianza di Torino provvedeva sull’istanza di liberazione anticipata presentata dal M. il 27 maggio 2020 (procedimento N. 2020/6625 SIUS UDS Torino).

L’esecuzione della misura ex art. 1 l. 199/2010 e, con essa, della pena detentiva terminava il 5 giugno 2020.

Sino a quella data (5 giugno 2020), quindi, la misura è stata sempre “gestita” dall’Ufficio di sorveglianza di Torino sul presupposto della permanenza in Asti della residenza del M.

Il 26 agosto 2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino richiedeva ex art. 679 c.p.p.  all’Ufficio di sorveglianza di Torino il riesame della pericolosità sociale di M. V. “residente in Asti, Via M. T. C. n. 9 (scarcerato il 5-6-2020)” ai fini dell’esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3 disposta dalla suindicata sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Cagliari.

L’adìto Magistrato di sorveglianza di Torino fissava all’uopo l’udienza del 10 dicembre 2020, nel corso della quale il M. dichiarava che al momento della richiesta della Procura di Torino,  pur avendo la residenza ad Asti, da alcuni mesi era di fatto domiciliato ad Alessandria a seguito della suindicata autorizzazione  a lavorare in Alessandria (datagli – come visto – il 27 gennaio 2020); e più esattamente (e testualmente) che “comunque quando è stata depositatala la richiesta di riesame da parte della Procura, il 26 agosto 2020, pur avendo la residenza ad Asti, ero di fatto domiciliato da alcuni mesi ad Alessandria” (v. verbale dell’udienza predetta).

Con ordinanza del 10 dicembre 2020 il Magistrato di sorveglianza di Torino:

prendeva atto sic et simpliceter delle “dichiarazioni rese  dal M. all’odierna udienza”, dalle quali “risulta che il 26 agosto 2020, quando la Procura della Repubblica di Torino ha cioè depositato la richiesta di riesame della pericolosità sociale, l’esecuzione domiciliare della pena era terminata da più di due mesi ed era già da tempo trasferito il proprio domicilio da Asti (dove ancora abita sua madre) ad Alessandria in Strada Pavia n. XXXX, ove in seguito ha spostato anche la residenza”;

“visto l’art. 677, comma 2, c.p.p.”, negava la propria competenza territoriale a provvedere sulla richiesta de qua;

ordinava la trasmissione degli atti all’Ufficio di sorveglianza di Alessandria “per competenza territoriale”.

Pervenuti gli atti all’Ufficio di sorveglianza di Alessandria, si richiedeva il certificato storico di residenza di M. V. al Comune di Alessandria, da quest’ultimo rilasciato in data 18 dicembre 2020: certificato da cui risulta che il  M. aveva trasferito la propria residenza ad Alessandria, Strada Provinciale per Pavia n. XXXX “dal 17 settembre 2020”: ergo, dopo la suindicata richiesta del Procuratore della Repubblica di Torino in data 26 agosto 2020.

 

2.- Deve essere affermata la competenza dell’Ufficio di sorveglianza di Torino a provvedere sulla richiesta in data 26 agosto 2020, con la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha domandato il riesame della pericolosità sociale di M. V. ex art. 679 c.p.p. ai fini dell’esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata al predetto con la sentenza emessa in data 8 febbraio 2012 dalla Corte di Assise di Appello  di Cagliari (in parziale riforma si quella emessa dal GUP del Tribunale di Cagliari in data 22 aprile 2008).

Prima di dimostrare la correttezza “in diritto” della superiore affermazione, mette conto evidenziare che la suindicata ordinanza emessa il 10 dicembre 2020 dal Magistrato di sorveglianza di Torino ingenera ictu oculi forti perplessità.

Dal punto di vista “metodologico”, per cominciare, si osserva che far dipendere l’individuazione del giudice territorialmente competente dalla sole dichiarazioni del M. (come ha fatto il Magistrato di sorveglianza di Torino) equivale a “rimettere alla volontà dell’interessato” la scelta dell’organo giudicante e a vanificare, pertanto, non solo il disposto ex art. 677, comma 2, c.p.p., ma anche il principio costituzionale della precostituzione legislativa del giudice (la garanzia del giudice naturale ex art. 25, comma 1, Cost.).

In secondo luogo, poi, si osserva che:

è documentalmente provato che dal 22 aprile 2017 (data del trasferimento del M. dalla Casa di reclusione di Alessandria a quella di Saluzzo: v. Elenco movimenti del Servizio Informatico Penitenziario) è di fatto venuto meno ogni “criterio di collegamento” tra il Milione e l’Ufficio di sorveglianza di Alessandria;

è documentalmente provato che dal 14 gennaio 2020 (data di inizio della misura concessa al M. ex art. 1 l. 199/2020 con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Vercelli in data 13 gennaio 2020) il condannato ha avuto la sua residenza presso l’abitazione della madre sita in Asti, Via M. T. C. n. 9 (v. il punto 6 delle prescrizioni date con l’ordinanza del magistrato vercellese);

è documentalmente provato che, conseguentemente, tale misura è stata sempre “gestita” dall’Ufficio di sorveglianza di Torino (nella cui circoscrizione rientra il Comune di Asti): e ciò sino al termine della misura stessa [come si desume dal fatto che la misura stessa non è stata mai presa in carico dall’Ufficio di sorveglianza di Alessandria (v. attestazione della relativa Cancelleria in data 18 dicembre 2020) e soprattutto dal fatto che il 5 giugno 2020 il Magistrato di sorveglianza di Torino provvedeva sull’istanza di liberazione anticipata presentata dal M. il 27 maggio 2020 (procedimento N. 2020/6625 SIUS UDS Torino)];

quanto testè detto dimostra che non ha “inciso” né sulla residenza del M. in Asti nè sulla conseguente competenza dell’Ufficio di Sorveglianza di Torino il fatto che il 27 gennaio 2020 il condannato fosse stato autorizzato a lavorare in Alessandria dal martedì alla domenica e ad alloggiare in Alessandria durante i giorni lavorativi [come visto, infatti, anche dopo codesta autorizzazione a lavorare ad Alessandria “il luogo di detenzione domiciliare” continuava ad essere in “Asti, Via M. T. C. n. 9”: dove conseguentemente il M. era tenuto a rientrare e permanere nei giorni non lavorativi (v. il suindicato verbale di notifica di autorizzazione redatto il 29 gennaio 2020 dalla Questura di Asti)];

è documentalmente provato che in Asti, Via M. T. C. n. 9 “ancora abita sua madre” (recte: la madre del Milione: come si legge nell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino in data 10 dicembre 2020): di tal che il solo fatto di lavorare ad Alessandria non può aver determinato il “cambio di residenza” del M. dopo la cessazione della misura ex art. 1 l. 199/2020 così come non lo aveva determinato in costanza di misura;

lo stesso M. aveva espressamente “ammesso” all’udienza del 10 dicembre 2020 che al momento della richiesta del Procuratore della Repubblica di Torino aveva ancora la residenza ad Asti (“comunque quando è stata depositatala la richiesta di riesame da parte della Procura, il 26 agosto 2020, pur avendo la residenza ad Asti, ero di fatto domiciliato da alcuni mesi ad Alessandria”: v. verbale dell’udienza predetta).

lo stesso Magistrato di sorveglianza di Torino ha espressamente “ammesso” la medesima circostanza, così scrivendo nella sua ordinanza del 10 dicembre 2020: dalle “dichiarazioni rese  dal M. all’odierna udienza … risulta che il 26 agosto 2020, quando la Procura della Repubblica di Torino ha cioè depositato la richiesta di riesame della pericolosità sociale, l’esecuzione domiciliare della pena era terminata da più di due mesi ed era già da tempo trasferito il proprio domicilio da Asti (dove ancora abita sua madre) ad Alessandria in Strada Pavia n. XXXX, ove in seguito ha spostato anche la residenza”.

Stupisce, pertanto, il fatto che il Magistrato di sorveglianza di Torino, pur dando atto che al momento della richiesta del PM (il 26 agosto 2020) il M. conservasse ancora la residenza ad Asti (avendo in quel momento  ad Alessandria solo il domicilio), abbia tuttavia declinato la propria competenza territoriale: proprio il “visto” art. 677, comma 2, c.p.p., infatti, stabilisce che “la competenza … appartiene al Tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza (o il domicilio)”.

 

3.- Tanto premesso, riepilogativamente e  conclusivamente si rileva adesso che;

ai sensi dell’art. 677, comma 2 c.p.p., “quando l’interessato non è detenuto o internato, la competenza … appartiene al Tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio

solo in data 17 settembre 2020 M. V. ha trasferito la propria residenza ad Alessandria, Strada Provinciale per Pavia n. XXXX;

prima di tale data il Milione doveva considerarsi residente in Asti, Via M. T. C. n. 9, dove aveva eseguito la “detenzione domiciliare” ex art. 1 l. 199/2010;

“ai fini della individuazione del magistrato e del tribunale di sorveglianza competenti, il luogo di espiazione della pena in regime di detenzione  domiciliare … è equiparabile a quello di residenza o domicilio, cui fa riferimento l'art. 677, comma secondo, cod. proc. pen.” (così Cass. pen., Sez. I, sentenza 7 maggio 1997 n. 3207,  Ladini, Rv. 207755);

alla stregua di quest’ultimo insegnamento “indubbia” sarebbe stata la competenza dell’Ufficio di sorveglianza di Torino, se il PM avesse presentato la sua richiesta ex art. 679 c.p.p. prima della cessazione della “detenzione domiciliare” ex art. 1 l. 199/2010, che il M. (come detto) stava eseguendo in Asti, sebbene lavorasse ad Alessandria durante alcuni giorni della settimana;

poiché quest’ultima situazione fattuale era rimasta immutata alla data (26 agosto 2020) della richiesta de qua del Procuratore della Repubblica di Torino (avendo il M. trasferito la sua residenza ad Alessandria solo “dal 17 settembre 2020”: v. il suindicato certificato storico di residenza),  immutata a quella data doveva considerarsi pure la competenza dell’Ufficio di sorveglianza di Torino;

esattamente, quindi, il Procuratore della Repubblica di Torino aveva con la sua  richiesta investito l’Ufficio di sorveglianza di Torino, nella cui giurisdizione si trovava all’epoca  il luogo di residenza dell’interessato (Asti);

in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis è irrilevante il successivo trasferimento della residenza del Milione in Alessandria;

la circostanza che all’epoca della richiesta de qua (il 26 agosto 2020) il M. avesse la residenza in Asti ed il domicilio in Alessandria (luogo dell’attività lavorativa iniziata durante l’esecuzione della misura ex art. 1 l. 199/2010 in virtù della suddetta autorizzazione datagli il 27 gennaio 2020 dal Magistrato torinese), infine, non giustifica il fatto che il Magistrato di sorveglianza di Torino abbia declinato la propria competenza territoriale, atteso che: 1) i “fori” indicati dall’art. 677, comma 2, c.p.p. (quello della residenza o quello del domicilio dell’interessato) sono tra loro “concorrenti”; 2) con la richiesta ex art. 679 c.p.p. in data 26 agosto 2020 il PM aveva “investito” uno dei due Uffici di sorveglianza astrattamente competenti ex art. 677, comma 2, c.p.p. (quello di Torino  avente giurisdizione sul luogo di residenza del M.); 3) non risulta che il PM avesse in precedenza presentato una omologa richiesta ex art. 679 c.p.p. all’altro dei due Uffici di sorveglianza astrattamente competenti [vale a dire, all’Ufficio di sorveglianza di Alessandria nella cui giurisdizione rientrava il domicilio del M.]; 4) in presenza di una successiva richiesta del PM all’Ufficio di sorveglianza di Alessandria quale “foro del domicilio” del M., sarebbe persistita e persisterebbe la competenza del “preventivamente adìto” Ufficio di sorveglianza di Torino quale “foro della residenza” del M.: e ciò in applicazione “diretta” del principio della perpetuatio jurisditionis e/o in applicazione analogica del criterio della prevenzione ex art. 39, comma 1, c.p.c.

 

P.Q.M.

visti gli artt. 30-31 c.p.p.,

RILEVA il conflitto di competenza tra questo Ufficio e l’Ufficio di sorveglianza di Torino in ordine alla decisione sulla richiesta di riesame della pericolosità sociale di M. V. fatta in data 26 agosto 2020 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ex art. 679 c.p.p. ai fini dell’esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata al M. con sentenza emessa l’8 febbraio 2012 dalla Corte di Assise di Appello di Cagliari (in parziale riforma di quella emessa dal GUP del Tribunale di Cagliari in data 22 aprile 2008);

DISPONE la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto come sopra proposto;

DISPONE   l’immediata   comunicazione   della   presente   ordinanza   all’Ufficio di sorveglianza di Torino ai sensi ed agli effetti ex art. 31 c.p.p.

Alessandria, 19 dicembre 2020

Il Magistrato di sorveglianza

Dr. Giuseppe Vignera