Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24352 - pubb. 14/10/2020

I debiti per infrazioni commesse dopo l’apertura della successione non sono qualificabili come debiti ereditari

Cassazione civile, sez. II, 30 Settembre 2020, n. 20878. Pres. Di Virgilio. Est. Criscuolo.


Successioni – Accettazione tacita dell’eredità – Pagamento di sanzioni amministrative – Esclusione – Fattispecie



Il pagamento di sanzioni pecuniarie relative a verbali di contravvenzione non può essere ritenuto accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di un atto meramente conservativo, essendo ammesso dall’art. 1180 c.c. l’adempimento del terzo.

In ogni caso, quando si tratta di debiti per infrazioni commesse dopo l’apertura della successione, gli stessi non sono qualificabili come debiti ereditari, bensì come debiti dell’erede, il cui adempimento non può indurre a ravvisare un’ipotesi di accettazione tacita, posto che anche in tal caso ben potrebbe trattarsi di adempimento del terzo e non da parte di colui che in tal modo abbia inteso univocamente assumere la qualità di erede. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Fatto e diritto

1. L.L. proponeva, dinnanzi al Giudice di Pace di Roma, opposizione avverso 70 verbali di contestazione (meglio precisati nel ricorso) notificati in data 02/09/2008, di cui 69 relativi ad accertamenti per violazioni dell’art. 7/9-14 C.d.S., uno per violazioni dell’art. 188 C.d.S., commi 1-5, con irrogazione di una sanzione pecuniaria di Euro 81,05 ciascuno, per aver il veicolo Volkswagen Polo targato (omissis) effettuato l’accesso nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione.

Il ricorrente a sostegno dell’opposizione sosteneva di essere estraneo alle violazioni, non essendo proprietario del veicolo, avendo rinunciato all’eredità della madre, A.M., originaria proprietaria del veicolo, deceduta il (omissis) senza lasciare testamento.

Si costituiva in giudizio il Comune di Roma che chiedeva il rigetto dell’opposizione, argomentando che l’avvenuto pagamento della sanzione relativa al verbale n. (omissis) del 19/06/2007 da parte del ricorrente fosse qualificabile accettazione tacita dell’eredità.

Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 67381/2010 del 19/02/2014, rigettava l’opposizione e condannava il L. al pagamento delle spese di lite. Il Giudice di Pace valorizzava il fatto che su tutti i verbali notificati al ricorrente fosse indicato quale proprietario del veicolo lo stesso opponente; che le violazioni accertate erano state commesse successivamente al (omissis), data della morte della madre del ricorrente, ma allo stesso tempo erano tutte antecedenti al (omissis), data della rinuncia all’eredità da parte del ricorrente.

Rilevava poi che, nelle more tra le infrazioni e la rinuncia all’eredità, i successori ex lege avevano omesso di effettuare la necessaria trascrizione del trasferimento mortis causa del veicolo in capo al nuovo intestatario, come previsto dall’art. 94 C.d.S., ai fini dell’individuazione dei responsabili delle violazioni al C.d.S..

A parere del Giudice di prime cure, il ricorrente non aveva provato di non aver utilizzato il veicolo con cui erano state commesse le violazioni nell’arco di tempo di riferimento, a nulla rilevando la rinuncia all’eredità, ed inoltre non aveva contestato l’avvenuto pagamento della sanzione per il verbale n. (omissis) del 19/06/2007.

Proponeva appello il L., chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10588/2016 del 25/05/2016, rigettava l’appello e compensava le spese di lite. Il Tribunale, facendo proprie le argomentazioni e motivazioni addotte dal Giudice di Pace, confermava la statuizione secondo cui al momento dell’accertamento delle violazioni l’appellante risultava proprietario del veicolo, sulla base della visura effettuata presso il PRA dell’Amministrazione Comunale convenuta, nonché che si trattava di violazioni commesse successivamente al decesso della A. ed anteriori alla data della rinuncia all’eredità, peraltro non tempestivamente comunicata ai competenti uffici.

L.L. propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza del Tribunale di Roma, sulla base di tre motivi, illustrati anche da memorie.

Non ha svolto difese nel presente giudizio Roma Capitale (già Comune di Roma).

2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione per relationem ed apparente.

La sentenza sarebbe nulla nella parte in cui il Tribunale ha fatto integralmente proprie le argomentazioni del Giudice di prime cure, senza esplicitare le ragioni della condivisione delle argomentazioni nè confutare le censure svolte dall’appellante. Ciò non consentirebbe di individuare la ratio decidendi della pronuncia.

Il motivo è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato che la motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, atteso che l’art. 118 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. È, altresì, consentita la motivazione della sentenza mediante rinvio per relationem alla sentenza di primo grado. In questo caso, il ricorso, al fine di ritenere assolto l’onere ex art. 366 c.p.c., n. 6, avrebbe dovuto essere formulato in maniera tale da identificare il tenore della motivazione specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa, per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 10174 del 27/04/2018).

Questo onere non risulta essere stato assolto nella redazione del motivo in esame, con il quale il ricorrente si è limitato a censurare il fatto che il Tribunale abbia adottato una decisione con motivazione per relationem, senza indicare le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, circostanza che avrebbe consentito di valutare se, dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze, potesse ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 475, 476, 521 e 2697 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza di merito sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che al momento dell’accertamento delle violazioni il L. fosse proprietario del veicolo in quanto erede. In realtà il ricorrente rivestiva la qualifica di mero chiamato all’eredità e, a seguito della rinuncia alla successione della madre, non può essere tenuto a rispondere dei debiti del de cuius, avendo la rinuncia effetti retroattivi.

Nelle more tra la morte della madre e la rinuncia, il L., in quanto chiamato, non aveva alcun obbligo di trascrivere il trasferimento mortis causa in capo al nuovo intestatario del veicolo per l’aggiornamento del PRA, obbligo che sarebbe nato solo a seguito dell’accettazione dell’eredità.

Del tutto sfornita di prova sarebbe la circostanza dell’accettazione tacita dell’eredità a seguito del pagamento di una sanzione, trattandosi peraltro di atto meramente cautelare, dal momento che l’Amministrazione comunale non aveva dimostrato che il L. avesse il possesso del veicolo o fosse il conducente del veicolo al momento delle infrazioni.

Il motivo è fondato.

È pacifico che non possono costituire accettazione tacita dell’eredità gli atti di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione, ex art. 460 c.c..

Questa Suprema Corte ha affermato in modo costante che per aversi accettazione tacita dell’eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede. Il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all’eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell’asse ereditario, cioè tale che solo l’erede abbia diritto di compiere. In esso, pertanto, difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l’accettazione tacita (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 497 del 26/03/1965; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3492 del 09/11/1974; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14666 del 27/08/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16315 del 2016; Cass., Sez. L, Sentenza n. 17535 del 2016).

In questo caso, pertanto, il fatto che fosse stata pagata la sanzione pecuniaria relativa al verbale n. (omissis) del 19/06/2007 non può essere ritenuto accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di un atto meramente conservativo, essendo ammesso dall’art. 1180 c.c., l’adempimento del terzo. In ogni caso, trattandosi di debiti per infrazioni commesse dopo l’apertura della successione, non sarebbero nemmeno qualificabili come debiti ereditari, bensì come debiti dell’erede, il cui adempimento non può indurre a ravvisare un’ipotesi di accettazione tacita, posto che anche in tal caso ben potrebbe trattarsi di adempimento del terzo e non da parte di colui che in tal modo abbia inteso univocamente assumere la qualità di erede.

Una volta esclusa la possibilità di qualificare tale pagamento quale accettazione tacita dell’eredità, emerge l’erroneità della sentenza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha escluso che la rinuncia all’eredità avesse effetti retroattivi.

In realtà, il disposto dell’art. 521 c.c., la cui rubrica è intitolata "retroattività della rinunzia", espressamente prevede che chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

Questo significa che, ai fini della soluzione della controversia, è del tutto irrilevante che le infrazioni fossero state commesse nelle more tra l’apertura della successione e la rinunzia, avendo quest’ultima effetti retroattivi.

Da ciò discende altresì che sul ricorrente, in quanto mero chiamato, non gravava alcun onere di provvedere all’aggiornamento del Pubblico Registro Automobilistico, trattandosi di obbligazione propria dell’acquirente del diritto di proprietà del bene, e cioè di colui che abbia effettivamente acquistato la qualità di erede. In ogni caso, come anche affermato da questa Corte in tema di responsabilità civile per danni da circolazione, le risultanze del pubblico registro automobilistico costituiscono prova presuntiva della proprietà dell’autovettura obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale, che può essere vinta da prova contraria fondata sul certificato di proprietà - o sull’eventuale accettazione di eredità, nel caso in esame - che, ancorché non trascritto, dimostra l’avvenuto trasferimento del bene in capo all’acquirente (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4755 del 11/03/2016, nonché Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20436 del 02/08/2018, con specifico riferimento alle sanzioni per violazioni al C.d.S.).

4. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 23, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha rigettato l’opposizione, nonostante che l’amministrazione non avesse adempiuto l’onere di dimostrare i fatti costitutivi dell’illecito, cioè che la violazione fosse riconducibile al ricorrente, per la sua qualità di erede ovvero perché conducente del veicolo al momento delle violazioni.

Anche questo motivo deve essere accolto.

È stato costantemente affermato il principio, al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di allegazione è a carico dell’opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all’art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull’opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest’ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell’illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall’amministrazione (cfr. Cass., sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 03/03/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 07/03/2007; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5095 del 26/05/1999).

In questo senso, gravava sul Comune di Roma la prova che il L. fosse il soggetto passivo dell’obbligazione sanzionatoria, in quanto proprietario a titolo di erede, ovvero in quanto autore materiale delle infrazioni, per essere possessore o conducente del veicolo al momento delle violazioni.

La sentenza del Giudice di Pace richiamata dal Tribunale, al contrario, erroneamente ha rigettato l’opposizione per non avere il ricorrente dimostrato di non aver utilizzato il veicolo nel tempo in cui erano state commesse le violazioni, in ciò incorrendo in una palese violazione del disposto dell’art. 2697 c.c..

5. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame, al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, e dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Dep. 30 settembre 2020.