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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24346 - pubb. 13/10/2020.

Concordato con continuità aziendale: la disciplina non prevede che i proventi dell’attività debbano necessariamente essere destinati ai creditori, nĂ© una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari


Appello di Venezia, 28 Settembre 2020. Pres. Taglialatela. Est. Bressan.

Concordato preventivo – Continuità aziendale società immobiliare con accollo cumulativo dei debiti – Flussi derivanti dalla continuità aziendale – Percentuale minima da garantire ai creditori – Non necessità


L’art. 186-bis L.F. non dispone quale elemento indefettibile caratterizzante il concordato con continuità aziendale che i proventi in qualsiasi modo ritratti dall’esercizio dell’attività di impresa in continuità debbano essere, nella proposta e nella previsione del piano, direttamente destinati ai creditori, né che questi debbano necessariamente partecipare al rischio d’impresa e quindi all’alea derivante dalla prosecuzione dell’attività. D’altra parte, affermare questo (e cioè che i creditori debbano necessariamente partecipare all’alea della continuata attività imprenditoriale per potersi ritenere la sussistenza di un concordato in continuità) significa porsi al di fuori della prospettiva propria della disciplina di riferimento, chiaramente finalizzata alla minimizzazione, e possibilmente all’esclusione, dei rischi connessi all’esercizio di un’attività imprenditoriale che non essendo strettamente funzionale alla sola liquidazione dei cespiti a tal fine impiegati (come invece accade in ipotesi di esercizio provvisorio nel contesto fallimentare) potrebbe comportare rischi di ulteriore compressione del quadro economico dell’impresa, rischi che invece il legislatore vuole tendenzialmente esclusi prevedendo nel comma 2, lettere a) e b), e poi anche nei commi seguenti, una serie di misure di protezione volte appunto a prevenire l’aggravamento della situazione di crisi in danno dei creditori stessi, nella prospettiva per cui l’unico parametro valutativo di riferimento deve rinvenirsi nel miglior soddisfacimento dei creditori.

Il contesto normativo attuale non consente di ipotizzare un novero di possibili forme di concordato (liquidatorio, in continuità, misto con prevalenza dell’una o dell’altra componente), ma individua, più semplicemente, un istituto di carattere generale, regolato dagli artt. 160 e ss. L.F., e un’ipotesi speciale rispetto ad esso, prevista dall’art. 186-bis L.F.. In tale prospettiva elemento costitutivo e caratterizzante il concordato in continuità aziendale è che il piano preveda la continuazione dell’attività d’impresa in capo allo stesso soggetto imprenditore o in capo a un terzo, condizionata all’attestazione da parte del professionista indipendente di cui all’art. 161, comma 3, L.F. che la prosecuzione dell’attività dell’impresa prevista dal piano di concordato sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Questo e non altro è l’elemento distintivo dell’ipotesi disciplinata dall’art. 186-bis. In presenza di tale condizione, neppure la previsione di eventuali dismissioni di cespiti aziendali può incidere sulla natura del concordato e sulla individuazione della corrispondente disciplina.

Nel concordato in continuità, non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria possa ritenersi di per sé inadatta a perseguire la causa concreta alla quale procedura è volta; la percentuale di soddisfacimento che sia stata eventualmente indicata dal debitore non è pertanto strettamente vincolante fungendo tuttavia da criterio di riferimento utile ad apprezzare l’importanza dell’inadempimento. (Avv. Filippo Lo Presti – SC&A) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Filippo Lo Presti – SC&A


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