ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24217 - pubb. 22/09/2020.

Fallimento della ditta individuale e onere della prova in ordine ai requisiti dimensionali


Tribunale di Bergamo, 04 Marzo 2020. Pres. Laura De Simone. Est. Elena Gelato.

Fallimento - Prova della non fallibilità - Bilanci


Poiché il presupposto dei ricavi lordi sotto soglia di fallibilità può essere dimostrato in qualunque modo, allo stesso modo, anche i due ulteriori requisiti di fallibilità (debiti scaduti e patrimonio), non devono necessariamente dimostrati mediante l’esibizione dei bilanci, specialmente con riguardo agli imprenditori individuali, i quali, ai sensi dell’art. 2214 c.c. non sono tenuti a depositarli.

Ne consegue che dalla mancata tenuta dei bilanci non solo non può ricavarsi un effetto sanzionatorio dell’imprenditore ma viceversa il diritto di dimostrare la propria non fallibilità mediante strumenti probatori alternativi. (Matteo Marini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Matteo Marini e Avv. Monica Pagano


Il testo integrale