Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23955 - pubb. 30/07/2020

Competenza in tema di procedure di composizione della crisi per le imprese di grandi dimensioni a seguito dell’entrata in vigore dell’art.27 CCI

Tribunale Bergamo, 08 Luglio 2020. Pres. Laura De Simone. Est. Conca.


Procedure di regolazione delle crisi – Competenza ex art. 350 e 27, comma 1, CCII del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia d’impresa – Presupposti – Fondamento



Ai sensi del comb. disp. art. 389, 350, primo comma e 27 primo comma CCII, la competenza a conoscere delle procedure di concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione proposti da imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria è già propria dei tribunali sede di sezione specializzata in materia d’impresa, come istituite dall’art. 1 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168;

La locuzione dell’art. 27, co. primo, CCII relativa alle “imprese in amministrazione straordinaria” non può che essere riferita alle imprese aventi i requisiti per essere assoggettate ad amministrazione straordinaria poiché, diversamente, la norma non sarebbe mai applicabile con riguardo agli istituti di regolazione preventiva della crisi, non essendovene alcuno, tanto sotto il vigore della legge attuale che del CCII, proponibile per un’impresa già in amministrazione straordinaria e, dunque, precedentemente dichiarata insolvente.

L’entrata in vigore del criterio di competenza di cui agli artt. 27 primo comma e 350 primo comma CCII, pur facendo riferimento ai “procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, determina sin d’ora la devoluzione della competenza a conoscere di ogni procedura concorsuale alternativa alla declaratoria d’insolvenza propedeutica all’apertura di amministrazione straordinaria in capo al tribunale sede di sezione specializzata in materia d’impresa entro il cui distretto vi è il centro principale degli affari dell’impresa medesima; in tal senso militano non solo argomenti di carattere letterale – non facendo la norma espresso riferimento agli istituti di regolazione della crisi “di cui al presente codice” – e sistematico – stante la modifica del d.lgs. 270/99 mediante la sostituzione del riferimento alla sede principale dell’impresa con quello di centro principale degli affari – ma soprattutto la manifesta irragionevolezza che deriverebbe dalla concorrenza di una competenza, per così dire, binaria ed alternativa di due fori, l’uno per il procedimento di concordato preventivo od accordo di ristrutturazione e l’altro per l’amministrazione straordinaria, con i conseguenti, potenziali conflitti di statuizioni in ordine alle due procedure, nonché per la regolazione della competenza in ipotesi, poi, di conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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