Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23846 - pubb. 11/07/2020

Va sospesa l’esecutività del decreto ingiuntivo non opposto se il cessionario precettante opposto non dà prova della titolarità del credito

Tribunale Avezzano, 03 Luglio 2020. Est. Roberta Mastropietro.


Ricorso ex art. 615 c.p.c. in corso di opposizione a precetto fondato su decreto ingiuntivo non opposto – Mancata produzione del contratto di cessione – Insufficienza della pubblicazione sulla GU in caso di equivoca individuazione del credito ceduto – Sospensione della esecutività del titolo



In ambito di subprocedimento cautelare ex art. 615 c.p.c. instaurato in corso di opposizione a precetto notificato dal cessionario ex art. 58 TUB in virtù di decreto ingiuntivo non opposto (ottenuto dalla banca cedente), va sospesa l’esecutività del titolo quando, eccepita la titolarità del credito in capo al cessionario precettante, (i) questi non produce il contratto di cessione, (ii) l’avviso di cessione prodotto in atti dall’opposta reca l’indicazione della sola data di conclusione del contratto di cessione, senza riportarne gli estremi e (iii) il credito oggetto di causa, individuato con un preciso codice, non risulta incluso tra quelli riportati nel documento consultabile sul link indicato in Gazzetta Ufficiale. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara


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