Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23818 - pubb. 04/07/2020

La competenza del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa nel nuovo CCII

Tribunale Bergamo, 25 Giugno 2020. Pres. Laura De Simone. Est. Conca.


Procedure di regolazione della crisi – Competenza ex artt. 350 e 27, comma 1, CCII del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa – Presupposti – Fondamento



In tema di competenza nelle procedure concorsuali, il combinato disposto degli artt. 350 e 27, comma 1, CCII prevede ora che “per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia d’impresa di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168”; esso va riferito alle procedure di regolazione della crisi (tra cui quelle per le quali è propedeutica la domanda ex art. 161, sesto comma, l.fall.) relative a imprese aventi i requisiti per l’assoggettabilità ad amministrazione straordinaria, giacchè qualora letteralmente ricondotto alle sole imprese già in amministrazione straordinaria diverrebbe inapplicabile, posto che l’amministrazione straordinaria non costituisce un “prius” logico e funzionale rispetto alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza che, per converso, necessariamente la precedono.

In tema di procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il combinato disposto degli artt. 350 e 27, comma 1, CCII, nel radicare la competenza in capo al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'art. 1 d.lgs. n. 168 del 2003, ancorchè faccia letterale riferimento alle "imprese in amministrazione straordinaria", postula la rilevanza dei requisiti per l’assoggettabilità a detta procedura, che invero non costituisce un “prius” rispetto alle procedure di regolazione anzidette, le quali, per converso, necessariamente la precedono. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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