Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23656 - pubb. 29/05/2020

Decadenza nell’accertamento della titolarità del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dall’appaltatore quale datore di lavoro formale

Tribunale Tivoli, 19 Maggio 2020. Est. Di Pietro.


Lavoro subordinato – Costituzione del rapporto in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto – Appalto – Impugnazione stragiudiziale – Regime della decadenza



La costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto ricade nel doppio regime decadenziale di cui all’art. 6 della Legge n. 604 del 1966. Il giorno dal quale far decorrere il primo termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnativa stragiudiziale va individuato nella data di cessazione del rapporto con l’effettivo utilizzatore o con quello che il lavoratore sostiene essere il datore di lavoro effettivo. Ciò peraltro è confermato dall’art. 39 d.lgs. n. 81/2015 che appunto stabilisce che il dies a quo per l’impugnativa stragiudiziale sia quello della cessazione dell’attività presso l’utilizzatore. Tale ultima disposizione, formalmente limitata alle ipotesi della somministrazione, deve ritenersi di portata generale e riguardare tutte le fattispecie (compreso l’appalto) in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto. Una tale decorrenza risulta infatti coerente con la previsione normativa che si riferisce alle ipotesi di azioni dirette ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro con l’effettivo datore di lavoro nei confronti del quale si rivendica l’esistenza di tale rapporto. (Roberto Cerreti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Roberto Cerreti del Foro di Roma


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