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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2322 - pubb. 27/07/2010.

Privilegio del professionista, liquidità ed esigibilità del credito


Tribunale di Vicenza, 06 Novembre 2009. Est. Limitone.

Fallimento – Stato passivo – Insinuazione – Credito professionale – Privilegio – Criteri. (27/07/2010)


Il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. assiste soltanto i crediti derivanti da prestazioni effettuate nel biennio antecedente la cessazione del rapporto, a prescindere dalla data in cui il credito sia divenuto liquido ed esigibile, poiché queste caratteristiche (sostanziali) non attengono alla materia della collocazione del credito nella fase (processuale) dell'esecuzione.
Il suddetto privilegio spetta solo per i diritti e gli onorari, ma non per i rimborsi, le spese vive, le spese generali, l'IVA e la Cassa di Previdenza Avvocati, non rientrando tali voci nella nozione di retribuzione, prevista dall'art. 2751bis, n. 2, cod. civ.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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