Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2311 - pubb. 27/07/2010

Procedimento per ingiunzione e obbligo dell'avvocato di avvisare il cliente del procedimento di mediazione

Tribunale Varese, 30 Giugno 2010. Est. Buffone.


Procedimento monitorio – Procedimento di mediazione ex art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 – Obbligo dell'avvocato di avvertire il cliente – Sussistenza – Rilevanza del procedimento di mediazione sino alla decisione sulla provvisoria esecuzione. (27/07/2010)



Il cliente deve essere avvisato dall’avvocato del procedimento di mediazione, ex art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, anche all’atto di conferimento di incarico per ottenere una ingiunzione di pagamento ex art. 633 codice procedura civile. In materia di procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, già prima dell’eventuale giudizio monitorio, pur essendo esclusa la mediazione obbligatoria e quella su impulso giudiziale, è, però, possibile il ricorso alla mediazione cd. facoltativa e la parte deve esserne messa a conoscenza; inoltre e, comunque, il cliente deve essere avvisato della rilevanza che potrà avere il decreto 28/2010 in prosieguo di giudizio, atteso che la “sospensione” dei commi 1 e 2 dell’art. 5 cessa nel momento in cui il giudice scioglie la sua decisione sulla provvisoria esecuzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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