Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2228 - pubb. 15/06/2010

Sinistro stradale senza collisione e presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 cod. civ.

Tribunale Piacenza, 18 Maggio 2010. Est. Morlini.


Circolazione stradale – Concorso di colpa – Presunzione di corresponsabilità – Scontro tra veicoli – Necessità – Estensione analogica ad ipotesi senza collisione – Condizioni – Accertamento del nesso di causalità.

Processo civile – Testimonianza – De relato – Valore probatorio – Esclusione.

Processo civile e processo penale – Regime probatorio – Distinzione. (15/06/2010)



La presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054, comma 2, codice civile è normalmente applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi. Detta norma può peraltro essere estensivamente applicata all’ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli e quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, solo laddove nel sinistro stradale tale concorso sia stato accertato in concreto, e sia quindi stato positivamente acclarato il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

La testimonianza de relato ex parte, se considerata di per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale è sostanzialmente nulla. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

In ragione della diversità dei valori in gioco, vanno differenziati gli standard probatori del processo civile rispetto a quelli del processo penale, atteso che nel primo vige il principio del ‘più probabile che non’, mentre nel secondo opera la regola della prova ‘oltre il ragionevole dubbio’. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


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