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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2223 - pubb. 04/06/2010.

Phone banking e nozione di “collocamento”


Tribunale di Cremona, 03 Dicembre 2009. Est. Serena Nicotra.

Collocamento di strumenti finanziari – Nozione di cui all’art. 30 TUF – Inclusione di tutte le attività di cui all’art. 1.

Negoziazione di strumenti finanziari – Utilizzo del servizio cd. phone banking – Obbligo di informazione dell’intermediario – Onere della prova – Sussistenza.


La nozione di “collocamento” di cui al sesto comma dell’art. 30 del TUF non è limitata al collocamento inteso in senso tecnico ma ricomprende tutte le attività aventi ad oggetto strumenti finanziari delineate dall’art. 1 del TUF, con conseguente applicazione della disciplina sul diritto di recesso anche alla semplice negoziazione di obbligazioni argentine. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il fatto che l’investimento sia avvenuto tramite il servizio di phone banking non esonera l’intermediario dall’onere di dare la prova di aver assolto agli obblighi informativi di portata generale ed inderogabile previsti dagli artt. 28 e 29 del reg. Consob n. 58/1998 che impongono di fornire all’investitore tutte le notizie relative a natura, rischi ed implicazioni della singola operazione di investimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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