Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2218 - pubb. 03/06/2010

Opposizione a decreto ingiuntivo e dimidiazione dei termini

Tribunale Piacenza, 13 Maggio 2010. Est. Morlini.


Processo civile – Opposizione a decreto ingiuntivo – Dimidiazione del termine di comparizione – Facoltatività – Conseguenze.

Processo civile – Opposizione a decreto ingiuntivo – Dimidiazione del termine di comparizione – Riduzione del termine di costituzione – Questione di costituzionalità – Manifesta infondatezza. (03/06/2010)



La riduzione dei termini di comparizione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha carattere facoltativo, in quanto l’opponente, anziché avvalersi della disposizione di cui all’art. 645, comma 2, codice procedura civile, può assegnare al convenuto il termine ordinario di comparizione od anche uno maggiore; ma la concessione di un termine per la costituzione inferiore a quello ordinario, anche ove dipeso da errore o scelta inconsapevole, comporta necessariamente l’utilizzo della facoltà di dimidiazione di comparizione stesso e consegue automaticamente al fatto oggettivo della concessione di un termine inferiore a quello ordinario.
Qualora l’opponente si avvalga della facoltà di dimidiare il termine di comparizione ex art. 645, comma 2, codice procedura civile, anche il termine a lui assegnato per la costituzione ex art. 165, codice procedura civile viene ridotto della metà. In caso di tardiva iscrizione a ruolo della causa da parete dell’opponente, l’opposizione deve essere dichiarata improcedibile, a nulla rilevando la tempestiva costituzione del convenuto. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 645 e 165, codice procedura civile nella parte in cui prevedono la riduzione della metà del termine di costituzione per l’opponente, nel caso egli si avvalga della dimidiazione dei termini di comparizione. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


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