Pignoramento di 1/5 dello stipendio non riducibile per assicurare al debitore una cifra minima per il proprio sostentamento
Tribunale di Rimini, 10 Maggio 2018. Est. Maria Egle Polchi.
Esecuzione mobiliare – Pignoramento retribuzione lorda – Esigenze minime vitali – Inapplicabile riduzione discrezionale
La richiesta di riduzione del pignoramento ad una quota inferiore ad 1/5 non può trovare accoglimento poiché il bilanciamento tra le ragioni creditorie e quelle del debitore esecutato sono sottratte alla discrezionalità del Giudice dell’Esecuzione, essendo tale bilanciamento operato dal legislatore; la quota pignorabile non può quindi essere ridotta per assicurare al debitore una cifra minima per il proprio sostentamento. (Antonella Manisi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonella Manisi
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