Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21360 - pubb. 13/03/2019

Responsabilità solidale del committente ex art. 29 D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e sequestro conservativo a garanzia del regresso contro l’appaltatore: un binomio possibile

Tribunale Alessandria, 07 Gennaio 2019. Est. Stefania Polichetti.


Responsabilità solidale del committente – Diritto di regresso sottoposto a condicio iuris sospensiva – Sequestro conservativo nei confronti dell’appaltatore prima del pagamento dei lavoratori – Prognosi di avveramento – Ammissibile

Sequestro conservativo – Controcredito posto a fondamento dell’assenza di periculum in mora – Carenza dei requisiti di omogeneità e liquidità – Insussistenza



Il diritto di regresso del committente verso l’appaltatore, in relazione a somme che il primo debba corrispondere ai lavoratori impiegati nell’appalto a titolo di responsabilità solidale ex art. 29 D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è sospensivamente condizionato all’effettivo pagamento nei confronti di questi ultimi. Tuttavia, ammesso che sussista il periculum in mora richiesto dall’art. 671 c.p.c., il committente può ottenere il sequestro conservativo dei beni dell’appaltatore, nei limiti della pretesa fatta valere nei suoi confronti dai lavoratori, anche in via anticipata rispetto all’effettivo pagamento, purché nelle sedi proprie del rito lavoristico non ne contesti la debenza; ciò, sul presupposto che il diritto positivo, contemplando già ipotesi nelle quali un credito di futuro regresso possa essere tutelato anzitempo (fra tutte, l’azione di rilievo del fideiussore prevista dall’art. 1953 c.c.), consente di ritenere integrato il requisito del fumus boni iuris sulla sola base di un rapporto di solidarietà obiettivamente esistente e di un giudizio prognostico sul futuro avveramento della condicio iuris da cui dipende l’esperibilità dell’azione di regresso. (Luca Monosi) (riproduzione riservata)

Il debitore che in sede cautelare resista ad una domanda di sequestro conservativo non può opporre a fondamento della solidità della propria garanzia patrimoniale generica, ai soli fini di neutralizzare il periculum in mora paventato dal creditore ricorrente, un controcredito sub iudice carente dei requisiti di omogeneità e liquidità, giacché, per operare in termini ostativi alla concessione della misura cautelare, il controcredito deve comunque soddisfare i requisiti previsti dalla disciplina legale della compensazione. (Luca Monosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Angelo Bonetta e Federica Raspagni


Il testo integrale


 


Testo Integrale