Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21077 - pubb. 16/01/2019

Il verbale dell’Ispettorato non basta per provare le violazioni del datore di lavoro

Tribunale Cassino, 22 Ottobre 2018. G.O.P. Giuditta Di Cristinzi.


Opposizione a ordinanza ingiunzione – Emessa dall’Ispettorato del Lavoro – Onere della prova – Incombe sull’Ispettorato – Verbale ispettivo – Valore di prova legale – Limitato agli accertamenti compiuti – Affermazione – Dichiarazioni testimoniali – Conferma in giudizio – Necessità – Sussiste



Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione dell’Ispettorato del Lavoro, quest’ultimo, pur formalmente convenuto, è da ritenersi ricorrente sostanziale e quindi parte sulla quale incombe l’onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l’emissione dell’ordinanza ingiunzione impugnata.

Al fine di provare le violazioni non è sufficiente la semplice produzione del verbale ispettivo poiché le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per potere assumere la dignità di piena prova, devono essere confermate in sede di giudizio dai soggetti che le hanno rese, assumendo – in mancanza  della predetta conferma – il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI CASSINO

Omissis

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 28.09.2016, le sigg.re RR MM, personalmente, nonché quale responsabile della LSS s.r.l., e TT SS si rivolgevano al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, proponendo opposizione avverso le ordinanze-ingiunzioni n. XX/16 e XX/16 emesse dal Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Rimini in data XX.08.2016, con le quali era stato ordinato il pagamento della somma di euro 2.462,70, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione dell’art. 22 L.689/1981.

Deducevano gli opponenti, in via preliminare e pregiudiziale, la duplicazione delle violazioni sia nei confronti di RR MM che di TT SS, entrambe amministratori della società, nonostante l’autore delle violazioni dovesse essere considerata solo ed esclusivamente RR MM, in quanto solo quest’ultima si era occupata dell’aspetto amministrativo, fiscale e previdenziale della società. Nel merito, affermavano che il lavoratore di cui agli illeciti contestati, tal SS RR, aveva lavorato presso la società LS s.r.l., dapprima con contratto di lavoro occasionale dal 19.11.2011 fino al 19.12.2011 e successivamente con contratto di lavoro full time a termine dal 23.12.2011 fino alle dimissioni, datate 23.04.2012.

Chiedevano, pertanto, in via preliminare la sospensione dell’esecutorietà delle ordinanze-ingiunzioni impugnate; in subordine e nel merito, la revoca di tali ordinanze-ingiunzioni in quanto infondate, ingiuste ed illegittime e, conseguentemente, dichiararle nulle e prive di effetti giuridici; sempre in subordine, in caso di mancato accoglimento, la riduzione delle sanzioni al minimo edittale con compensazione delle spese.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., oltre oneri fiscali come per legge.

Si costituiva l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini, già Direzione Territoriale del Lavoro di Rimini, chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l’incompetenza territoriale del giudice adito; in subordine, il rigetto del ricorso.

Il Giudice, alla prima udienza, preso atto della duplicazione dell’ordinanza ingiunzione, ne sospendeva l’esecutorietà; alla successiva udienza del 10.11.2017, considerata l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito sollevata dall’Ispettorato di Rimini, si riservava e concedeva termine per note. A scioglimento della riserva assunta, rigettava l’eccezione di incompetenza e disponeva rinvio per la discussione.

All’udienza del 22.10.2018, il Giudice, udita la discussione orale delle parti, decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita di essere accolto per i motivi che saranno di seguito illustrati.

Nel giudizio in esame, di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l’Ispettorato del Lavoro di Rimini, già DTL di Rimini, pur formalmente convenuta, è da ritenersi ricorrente sostanziale e quindi parte sulla quale incombe l’onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l’emissione dell’ordinanza ingiunzione impugnata (nel caso di specie l’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società opponente e il lavoratore SS RR, in relazione al periodo 19.11.2011 – 19.12.2011 con contratto di lavoro occasionale e, successivamente, relativamente al periodo dal 23.12.2011 al 23.04.2012 con contratto di lavoro full time). Nel propria memoria difensiva, la DTL di Rimini non riteneva necessaria l’assunzione di prove testimoniali.

Nel caso che ci riguarda, al fine di provare la le violazioni commesse in relazione alla posizione lavorativa del sig. SS, relativamente al periodo decorrente dal mese di novembre 2011 ad aprile 2012, non è sufficiente la semplice produzione in atti del verbale ispettivo che, in quanto atto redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di quanto l’ispettore dichiara di aver accertato di persona; mentre invece le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova, devono essere confermate in sede di giudizio dai soggetti che le hanno rese, assumendo -in mancanza della predetta conferma- il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal Giudice.

Ciò, del resto, è anche quanto espresso in sentenze emesse da questo stesso Tribunale in relazione a giudizi di opposizione ad altri avvisi di addebito per la medesima causale, ovviamente tra parti diverse (ex multis: Tribunale di Cassino “SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 8.3.2004 la BBBB Italia SpA e DDDDD, in qualità di Amministratore Delegato della prima, si rivolgevano al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. XX/04 del X.2.2004, notificata ad entrambi in data 10.2.2004, con la quale era stato ordinato il pagamento della somma di euro 3.367,47, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione dell’art. 9 L. 608/1996, sul presupposto della omessa comunicazione al competente Centro per l’impiego, entro il termine di 5 giorni, dell’avvenuta assunzione dei lavoratori FFFF e PPPP, nonché della omessa consegna, ai suddetti lavoratori di una dichiarazione sottoscritta, con l’indicazione dei dati delle registrazioni effettuate sul libro matricola. Deducevano gli opponenti che la predetta sanzione amministrativa era stata irrogata a seguito di accertamento ispettivo della DPL-Ispettorato del Lavoro, di cui al verbale n. 27 del 22.3.2002, nel corso del quale era stato contestato agli opponenti il carattere subordinato dei rapporti di lavoro intercorrenti con il FFFF ed il PPPP, a fronte della formalizzazione degli stessi come meri rapporti di collaborazione occasionale. Si costituiva tardivamente la DPL di Frosinone, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Nonostante l’intervenuta decadenza della parte opposta dalla facoltà di escutere i testi addotti in lista, il Giudice precedente assegnatario della causa, ne ammetteva comunque l’esame. All’udienza del 19.10.2011, il Giudice nuovo assegnatario della controversia, udita la discussione orale delle parti, decideva la causa come da dispositivo in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita di essere accolto per i motivi che saranno di seguito illustrati. Posto che nel giudizio in esame, di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la DPL, pur formalmente convenuta, è da ritenersi ricorrente sostanziale e quindi parte sulla quale incombe l’onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l’emissione dell’ordinanza ingiunzione impugnata (nel caso di specie: effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società opponente e i lavoratori, in relazione alla cui assunzione è stata contestata la mancata tempestiva comunicazione al Centro per l’impiego), l’intervenuta decadenza (stante la tardività della costituzione in giudizio) dalla facoltà di provare con testi le circostanze allegata in ricorso, sarebbe stata di per sé sufficiente a far accogliere il ricorso, non essendo, infatti, sufficiente a provare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la BBBB con FFFF e PPPP la semplice produzione in atti del verbale ispettivo, che, in quanto atto redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di quanto l’ispettore dichiara di aver accertato di persona; laddove le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova, devono, invece, essere confermate in sede di giudizio dai soggetti che le hanno rese, assumendo, invece, in mancanza della predetta conferma, il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal Giudice. In ogni caso anche volendo analizzare le emergenze della prova per testi, comunque raccolta dal Giudice precedente assegnatario della controversia, deve escludersi che i rapporti, intercorsi tra la società opponente e, rispettivamente, FFFF e PPPP, possano qualificarsi come di lavoro subordinato. Dall’esame delle deposizioni rese dai testi non sono emersi elementi tali da consentire di ritenere l’assoggettamento dei due, formalmente inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi, ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari del datore di lavoro ovvero il loro inserimento nell’organizzazione aziendale. Del pari neppure è stata confermata la continuità e sistematicità della prestazione lavorativa o l’obbligo di osservanza di un preciso orario di lavoro. Sulla base di tali considerazioni, va accolto il ricorso ed annullata l’ordinanza ingiunzione opposta. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, così provvede:1 annulla l’ordinanza ingiunzione opposta;2 condanna l’opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre IVA e CPA. Cassino, 19.10.2011.Il Giudice del Lavoro Dott. Amalia Savignano”).

La stessa Cassazione in diverse occasioni ha ritenuto che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva possono avere rilevanza probatoria esclusivamente se ed in quanto confermate in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso (tra tutte Cass. n. 12108/2010; n. 17555/2002; n. 9962/2002; n. 6110/1998).

In base a tale orientamento, infatti, “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. SS. UU. N. 12545/1992, n. 17355/2009).

In particolare, con la sentenza n. 17555/2002, la Corte, relativamente alla questione della rilevanza dei verbali ispettivi, si riportava ai principi elaborati dalla giurisprudenza secondo i quali “i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena provai fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza od essere stati da lui compiuti, non hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite”.

Inoltre, per quanto riguarda il riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., vale il principio in base al quale l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.

Sempre in conformità a tale orientamento, la Corte ha affermato che per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. n. 1786/2000, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). Nel caso in esame, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini (già DTL di Rimini), non riteneva necessario acquisire la testimonianza del sig. SS RR. Di conseguenza, non provava e confermava le dichiarazioni raccolte dall’ispettore del lavoro riguardo le violazioni asseritamente commesse in relazione alla posizione lavorativa del lavoratore nel periodo dal novembre 2011 all’aprile 2012.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, deve ritenersi l’acquisizione al presente giudizio del solo verbale di accertamento da parte dell’ITL di Rimini, non sufficiente a comprovare quanto in esso riportato. Ne consegue che va accolto il ricorso e di conseguenza vanno annullate le ordinanze ingiunzione opposte.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1.      annulla le ordinanze ingiunzione opposte;

2.      condanna l’opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA, con distrazione se richiesto.

Cassino, 22.10.2018

Il GOP

Dott. Giuditta Di Cristinzi