Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20895 - pubb. 06/12/2018

Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti relativi a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato

Corte Giustizia UE, 06 Giugno 2018. Est. Jurimae.


Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedura di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 15 – Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti relativi a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato – Nozione di “procedimento pendente” – Procedimento di merito concernente il riconoscimento dell’esistenza di un credito



L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a un procedimento, pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro, avente ad oggetto la condanna di un debitore al pagamento di una somma di denaro, dovuta in base a un contratto di prestazione di servizi, nonché la condanna a un risarcimento pecuniario per inadempimento dello stesso obbligo contrattuale, nel caso in cui tale debitore sia stato dichiarato insolvente in una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro e tale dichiarazione di insolvenza riguardi tutto il patrimonio del debitore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

 

6 giugno 2018

 

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedura di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 15 – Effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti relativi a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato – Nozione di “procedimento pendente” – Procedimento di merito concernente il riconoscimento dell’esistenza di un credito»

 

Nella causa C 250/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo), con decisione del 26 aprile 2017, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 2017, nel procedimento

Virgílio Tarragó da Silveira

contro

Massa Insolvente da Espírito Santo Financial GroupSA,

 

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da C. Vajda, presidente di sezione, E. Juhász e K. Jürimäe (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per V. Tarragó da Silveira, da P. de Almeida, L. Mesquita ed E. Viveiros, advogados;

– per la Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA, da N. Líbano Monteiro, F. da Cunha Matos e S. Estima Martins, advogados;

– per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e P. Lacerda, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Afonso, M. Heller e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Virgílio Tarragó da Silveira e la Massa Insolvente da Espírito Santo Financial Group SA, in merito al pagamento di una somma dovuta a titolo della retribuzione dei servizi forniti dal sig. Tarragó da Silveira alla società Espírito Santo Financial Group SA, prima della dichiarazione di fallimento di quest’ultima, nonché di un indennizzo per i danni subiti a causa della mancata esecuzione del contratto di prestazione di servizi.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3 I considerando 8, 23 e 24 del regolamento n. 1346/2000 enunciano quanto segue:

«(8) Allo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, sarebbe necessario e opportuno che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento di diritto comunitario vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri.

(…)

(23) Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono – nel loro ambito d’applicazione – le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale sia alla procedura locale. La lex concursus determina tutti gli effetti della procedura d’insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure di insolvenza.

(24) Il riconoscimento automatico di una procedura d’insolvenza alla quale si applica di norma la legge dello Stato di apertura può interferire con le regole che disciplinano le transazioni in altri Stati membri. A tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta, si dovrebbe prevedere una serie di deroghe alla regola generale».

4 L’articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera f), dello stesso regolamento prevede quanto segue:

«1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”.

2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

(...)

f) gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;

(...)».

5 L’articolo 15 del citato regolamento così dispone:

«Gli effetti della procedura di insolvenza su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente».

6 L’articolo 16, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta».

Diritto portoghese

7 L’articolo 277, lettera e), del Código do Processo Civil (codice di procedura civile) è formulato come segue:

«Non occorre statuire in caso:

(...)

e) di mancata cessazione dell’interesse ad agire».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8 Il 25 luglio 2008 il sig. Tarragó da Silveira, residente a Londra (Regno Unito), proponeva dinanzi al Tribunal de Comarca de Lisboa (Tribunale circondariale di Lisbona, Portogallo) un’azione di recupero di un credito basata su un contratto di fornitura di servizi, contro l’Espírito Santo Financial Group, avente sede in Lussemburgo.

9 Nel corso di tale procedimento, il 10 ottobre 2014 l’Espírito Santo Financial Group veniva dichiarato in stato di fallimento dal Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo (Lussemburgo). A partire da tale data, era quindi la massa fallimentare dell’Espírito Santo Financial Group, rappresentata dal curatore fallimentare lussemburghese nominato da tale Tribunale, a divenire parte convenuta nell’ambito del suddetto procedimento.

10 Con ordinanza del 1° giugno 2015, il Tribunal de Comarca de Lisboa (Tribunale circondariale di Lisbona), sulla base dell’articolo 277, lettera e), del codice portoghese di procedura civile e della sentenza nomofilattica n. 1/2014, dell’8 maggio 2013, del Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo), pronunciava un non luogo a statuire, ritenendo che l’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 fosse applicabile nel caso di specie, in considerazione dell’apertura di una procedura di insolvenza in Lussemburgo.

11 Il sig. Tarragó da Silveira proponeva appello avverso tale ordinanza dinanzi al Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d’appello di Lisbona, Portogallo) che, con sentenza del 7 luglio 2016, confermava la decisione di primo grado.

12 Il sig. Tarragó da Silveira impugnava tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema). A sostegno della sua impugnazione, egli fa valere che l’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 è applicabile unicamente ai procedimenti pendenti aventi ad oggetto un bene o un diritto determinato, e che i procedimenti aventi ad oggetto un’obbligazione di natura pecuniaria non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Pertanto, nel caso di specie, gli effetti della procedura di insolvenza avviata in Lussemburgo sul procedimento pendente dinanzi ai giudici portoghesi dovrebbero essere disciplinati, in applicazione della norma generale di diritto internazionale privato di cui all’articolo 4 di detto regolamento, dal diritto dello Stato membro di apertura di tale procedura, in questo caso il Granducato di Lussemburgo. Orbene, contrariamente al diritto portoghese, il diritto lussemburghese non prescriverebbe l’estinzione del procedimento pendente.

13 Il curatore fallimentare dell’Espírito Santo Financial Group sostiene che l’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 si applica a tutti i procedimenti pendenti dinanzi a un giudice di uno Stato membro diverso da quello di apertura della procedura di insolvenza, relativi a beni o a diritti, determinati o indeterminati, a condizione che il debitore ne sia spossessato.

14 Di fronte a queste posizioni divergenti, il giudice del rinvio nutre dubbi circa la portata dell’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000.

15 È in tale contesto che il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la norma prevista dall’articolo 15 del [regolamento n. 1346/2000] debba essere interpretata nel senso che ricade nel suo ambito di applicazione un procedimento pendente dinanzi al tribunale di uno Stato membro, finalizzato alla condanna di un debitore ad adempiere al suo obbligo di pagamento di una somma di denaro, dovuta in base ad un contratto di prestazione di servizi, e alla condanna al pagamento di un risarcimento pecuniario per inadempienza del suddetto obbligo, considerato che: i) il debitore è stato dichiarato insolvente in un procedimento aperto dinanzi al tribunale di un altro Stato membro; e ii) la dichiarazione di insolvenza riguarda tutto il patrimonio del debitore».

Sulla questione pregiudiziale

16 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che esso si applica a un procedimento, pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro, avente ad oggetto la condanna di un debitore al pagamento di una somma di denaro, dovuta in base ad un contratto di prestazione di servizi, nonché la condanna a un risarcimento pecuniario per inadempimento dello stesso obbligo contrattuale, nel caso in cui tale debitore sia stato dichiarato insolvente in una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro e tale dichiarazione di insolvenza riguardi tutto il patrimonio del debitore.

17 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, salva contraria disposizione di tale regolamento, la legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti è quella dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza. Tale articolo fissa quindi la norma generale di diritto internazionale privato applicabile alle procedure di insolvenza transfrontaliere nonché ai loro effetti.

18 In deroga a tale norma, l’articolo 15 del suddetto regolamento prevede che gli effetti della procedura di insolvenza su un procedimento pendente, relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato, siano disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente.

19 Il giudice del rinvio chiede se, come sostiene il sig. Tarragó da Silveira, l’espressione «un bene o un diritto del quale il debitore è spossessato» circoscriva l’ambito di applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 ai soli procedimenti pendenti relativi a un bene o a un diritto determinato. In altri termini, tale articolo si applicherebbe unicamente ai soli procedimenti pendenti relativi a un diritto determinato di cui il debitore è titolare o ad un bene determinato di cui dispone quest’ultimo. Orbene, questo non si verificherebbe nel caso di un procedimento vertente sul pagamento di una somma di denaro a titolo di un obbligo contrattuale.

20 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme dell’Unione devono essere infatti interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, JZ, C 294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

21 Va osservato, in proposito, che le diverse versioni linguistiche di tale disposizione non sono prive di ambiguità. Infatti, le versioni in lingua inglese, francese e italiana, in particolare, utilizzano rispettivamente le espressioni «an asset or a right of which the debtor has been divested», «un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi» e «un bene o a un diritto del quale il debitore è spossessato». Per contro, le versioni in lingua spagnola, ceca, danese e tedesca, in particolare, utilizzano rispettivamente le espressioni «un bien o un derecho de la masa», «majetku nebo práva nále¾ejícího do majetkové podstaty», «et aktiv eller en rettighed i massen» e «einen Gegenstand oder ein Recht der Masse».

22 Alla luce della giurisprudenza citata al punto 20 della presente sentenza nonché delle divergenze risultanti dalle diverse versioni linguistiche dell’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000, l’interpretazione di tale articolo non può basarsi unicamente sulla sua formulazione.

23 Sebbene la formulazione di tale articolo non sia priva di ambiguità, il contesto e le finalità di detto articolo impongono, a loro volta, un’interpretazione secondo cui il suo ambito di applicazione non può essere circoscritto ai soli procedimenti pendenti relativi a un bene o ad un diritto determinato del quale il debitore sia spossessato.

24 In primo luogo, riguardo al contesto, l’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 deve, da un lato, essere letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del medesimo regolamento, che distingue i «procedimenti pendenti» dalle altre azioni giudiziarie individuali (sentenza del 9 novembre 2016, ENEFI, C 212/15, EU:C:2016:841, punto 32). Orbene, quest’ultima disposizione non indica in alcun modo che un procedimento pendente, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, debba riguardare un bene o un diritto determinato. L’utilizzo dell’espressione generica «procedimento pendente» conferma, al contrario, che l’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 si applica ai procedimenti pendenti relativi non soltanto a un diritto o ad un bene determinato ma, in senso più ampio, a un bene o a un diritto rientrante nella massa fallimentare.

25 Dall’altro lato, occorre rilevare che i beni o i diritti «dei quali il debitore è spossessato», ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000, sono quelli di cui esso è spossessato a causa dell’apertura della procedura di insolvenza. Orbene, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento, la decisione di apertura di tale procedura di insolvenza è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta. Pertanto, la nozione di «beni o i diritti dei quali il debitore è spossessato» designa non soltanto i beni o i diritti determinati del debitore ma, piuttosto, la massa fallimentare del debitore risultante dall’apertura della procedura di insolvenza.

26 In secondo luogo, quanto agli obiettivi del regolamento n. 1346/2000, va rilevato che sarebbe contrario all’obiettivo perseguito da tale regolamento, quale risulta dal suo considerando 8, consistente nel migliorare l’efficacia e l’efficienza delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, obbligare il giudice adito, per quanto concerne i procedimenti giudiziari vertenti su un obbligo pecuniario, ad applicare in corso di causa una legge straniera al solo scopo di determinare gli effetti dell’apertura di una procedura di insolvenza in un altro Stato membro su tale procedimento. Ciò rischierebbe di ritardare la decisione di detto giudice relativa alla constatazione e alla fissazione dell’importo di un eventuale credito e, se del caso, di impedire al creditore di chiedere in tempo utile l’ammissione del suo credito nella massa passiva formata nell’ambito di tale procedura di insolvenza.

27 Pertanto, conformemente all’obiettivo menzionato nel punto precedente, l’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000, di cui al punto 23 della presente sentenza, consente al giudice investito di un procedimento pendente di determinare gli effetti dell’apertura della procedura di insolvenza su tale procedimento in forza del suo diritto nazionale.

28 Da quanto precede risulta che l’ambito di applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 non può essere circoscritto ai soli procedimenti pendenti relativi a un bene o ad un diritto determinato del quale il debitore è spossessato.

29 Va precisato, tuttavia, che tale articolo non può applicarsi indistintamente a tutti i procedimenti pendenti relativi a un bene o ad un diritto rientrante nella massa fallimentare.

30 Come già rilevato dalla Corte, sarebbe contraddittorio interpretare l’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 nel senso che esso riguardi anche le procedure di esecuzione forzata, con la conseguenza che gli effetti dell’apertura di una procedura di insolvenza ricadrebbero in tal modo nella legge dello Stato membro in cui una tale procedura di esecuzione forzata è pendente mentre, parallelamente, l’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento, imponendo espressamente la restituzione al curatore di quanto è stato ottenuto mediante «azioni esecutive», priverebbe detto articolo 15 della sua efficacia pratica (sentenza del 9 novembre 2016, ENEFI, C 212/15, EU:C:2016:841, punto 34).

31 Inoltre, il regolamento n. 1346/2000 è basato sul principio secondo cui il requisito della parità di trattamento dei creditori, sotteso, mutatis mutandis, ad ogni procedura di insolvenza, osta, per regola generale, alle azioni giudiziarie individuali mediante esecuzione forzata, proposte e condotte allorché è pendente una procedura di insolvenza contro il debitore (sentenza del 9 novembre 2016, ENEFI, C 212/15, EU:C:2016:841, punto 33).

32 Di conseguenza, occorre giudicare che le procedure d’esecuzione forzata non rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 (sentenza del 9 novembre 2016, ENEFI, C 212/15, EU:C:2016:841, punto 35).

33 Per contro, le azioni di accertamento di obblighi pecuniari che si limitano a determinare i diritti e gli obblighi del debitore, senza comportare la loro realizzazione, e che non rischiano quindi, a differenza delle procedure individuali di esecuzione forzata, di ledere il principio della parità di trattamento dei creditori nonché la risoluzione collettiva della procedura di insolvenza, rientrano nell’ambito di applicazione di detto articolo 15.

34 Pertanto, spetta al giudice del rinvio verificare, prima di applicare l’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000, se l’azione del sig. Tarragó da Silveira sia un’azione di merito avente specificamente ad oggetto una domanda di pagamento di un credito e se essa si distingua, in quanto tale, dal procedimento di recupero forzato di detto credito.

35 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 15 del regolamento n. 1346/2000 dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a un procedimento, pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro, avente ad oggetto la condanna di un debitore al pagamento di una somma di denaro, dovuta in base a un contratto di prestazione di servizi, nonché la condanna a un risarcimento pecuniario per inadempimento dello stesso obbligo contrattuale, nel caso in cui tale debitore sia stato dichiarato insolvente in una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro e tale dichiarazione di insolvenza riguardi tutto il patrimonio del debitore.

Sulle spese

36 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a un procedimento, pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro, avente ad oggetto la condanna di un debitore al pagamento di una somma di denaro, dovuta in base a un contratto di prestazione di servizi, nonché la condanna a un risarcimento pecuniario per inadempimento dello stesso obbligo contrattuale, nel caso in cui tale debitore sia stato dichiarato insolvente in una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro e tale dichiarazione di insolvenza riguardi tutto il patrimonio del debitore.