Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20630 - pubb. 17/10/2018

L’usurarietà degli interessi moratori rende nulla anche la pattuizione degli interessi ordinari

Tribunale Prato, 02 Agosto 2018. Est. Sirgiovanni.


Contratti bancari – Mutuo – Interessi – Usura – Usurarietà del tasso moratorio – Nullità della pattuizione relativa agli interessi – Comprensiva degli interessi ordinari – Affermazione



L’interpretazione sistematica della normativa in materia di usura impone di considerare che, in ogni caso, il riferimento operato dall’art.1815 c.c investa esclusivamente l’ipotesi di nullità della clausola con conseguente esclusione della dovutezza di alcun interesse, e non di sostituzione del tasso soglia a quello convenzionale.

La norma non distingue tra interessi corrispettivi e moratori, e poiché ai fini della qualificazione come usurari è sufficiente che gli interessi siano solo promessi, ne deriva ineludibilmente la nullità della pattuizione che prevede l’applicazione di un tasso superiore, indipendentemente dalla sua concreta applicazione.

Qualora la pattuizione del tasso di mora sia nulla, ex art.1815 c.c. non risultano dovuti gli interessi. [Sulla base dell’applicazione di questi principi, il Tribunale, accertata il superamento del tasso soglia con riferimento al tasso contrattuale degli interessi moratori, ha condannato la banca mutuataria alla restituzione delle somme corrisposte dal cliente a titolo di interessi ordinari.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Roberto Fratoni


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