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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20624 - pubb. 16/10/2018.

Le clausole contrarie alla Legge antitrust rendono insanabilmente nullo il contratto di fideiussione


Tribunale di Salerno, 23 Agosto 2018. Est. Lucia Cammarota.

Obbligazioni e contratti – Fideiussione – Contenenti clausole contrarie alla legge antitrust – Nullità del contratto – Sussiste – Domanda di nullità eccepita dal garante ingiunto – Competenza per materia del Tribunale delle imprese – Esclusione


È fondata e va accolta l’eccezione ex art.645 c.p.c. di nullità del contratto di fideiussione che contenga le clausole di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e rinuncia ai termini ex art.1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall’Associazione Banche Italiane, le quali sono state ritenute dalla Banca d’Italia contrarie alla cd. Legge antitrust.
Non si può dubitare che le clausole in esame violino il libero gioco della concorrenza; e che la nullità delle stesse riverberi sull’intero contratto di fideiussione. Deve escludersi che sia consentito sostituire le clausole nulle con la normativa codicistica, poiché la gravità delle violazioni, rispetto ai superiori valori solidaristici, ben giustifica che sia invece sanzionato l’intero agire dei responsabili di quelle violazioni.
La domanda di nullità della fideiussione integra un’eccezione riconvenzionale, rilevabile d’ufficio, idonea a paralizzare la domanda di pagamento, introdotta con il procedimento monitorio.. Tale eccezione ben può essere decisa da un giudice diverso da quello competente, in via esclusiva, sulla relativa autonoma azione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Roberto Franzesi


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