Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20577 - pubb. 05/10/2018

L’interventore autonomo è soggetto ai termini di decadenza stabiliti per il convenuto

Tribunale Ravenna, 06 Luglio 2018. Est. Farolfi.


Processo civile – Intervento autonomo – Soggezione ai termini decadenziali stabiliti per il convenuto – Affermazione



La domanda giudiziale (diversa da quella adesivo dipendente) svolta dal terzo intervenuto va assimilata alla domanda riconvenzionale, e ne subisce gli stessi termini decadenziali.
Il terzo interventore, quindi, potrà spiegare autonome domande solo entro il termine di costituzione del convenuto, che nel giudizio di primo grado avanti al tribunale è retto dal termine previsto dall’art. 167 cpc e davanti al GdP dall’udienza di cui all’art. 320 cpc. Neppure il giudice di pace, nel disporre un rinvio, ha la disponibilità dei suddetti termini. [Nella fattispecie, il Tribunale ha integralmente riformato la sentenza di primo grado - che aveva condannato l’appellante a risarcire il danno da inadempimento in relazione ad un contratto concluso non dall’originario attore, ma dal soggetto intervenuto successivamente alla prima udienza – rigettando le domande proposte dall’attore e dichiarando inammissibili quelle svolte dall’intervenuto.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Farolfi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

FATTO E DIRITTO

1.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società M.M.C. s.r.l. (l’appellante) ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Faenza (RA), n. 58/2017, dep. il 06/03/2017, con cui era stata condannata al pagamento della somma di Euro 3.350 oltre spese di lite. Tale giudizio era stato proposto dalla ditta A. M. di P. E. la quale chiedeva la condanna della M. M.C. in relazione ai danni asseritamente subiti in conseguenza dell’acquisto del veicolo Subaru Forester 2.0 XS TREN, tg. XX yyy ZZ; accortasi della non corrispondenza della targa con il numero di telaio, l’attrice assumeva di aver dovuto annullare una vendita a terzi dello stesso veicolo per Euro 24.100.000 e di averlo in seguito rivenduto per la minor somma di Euro 21.000.000, deducendo un mancato guadagno di Euro 3.100 oltre costi per Euro 250.

I motivi di impugnazione si fondano: a) sulla ritenuta nullità della sentenza ed erroneità della stessa laddove non aveva rilevato come l’attrice ditta individuale fosse priva di legittimazione attiva; b) inammissibilità dell’intervento della società A. M. s.r.l. quale reale acquirente della Subaru e decadenza dalle richieste istruttorie formulate dall’attrice e dall’intervenuta; c) errata affermazione dell’esistenza di aliud pro alio con conseguente erroneo mancato accoglimento delle eccezioni di decadenza e prescrizioni formulate dalla convenuta; d) ingiustizia della sentenza ove aveva ritenuto provato ed incontestato il danno.

Sulla scorta di tali motivi l’appellante ha richiesto, ex art. 283 c.p.c. la sospensione dell’esecutorietà della sentenza gravata.

Si è costituita l’appellata A. M. s.r.l. chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della impugnata sentenza.

La causa, di natura documentale, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni previa acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di primo grado. Infine, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 23/03/2018, a seguito di concessione dei termini per comparse conclusionali e repliche.

 

2.

La sentenza impugnata, di inusuale laconicità, deve essere integralmente riformata.

Centrale, ai ridetti fini, appare la stringata motivazione che la sentenza di prime cure adotta con riguardo alle eccezioni di carenza di legittimazione attiva dell’attrice e di successiva inammissibilità dell’intervento volontario tempestivamente mosse dalla convenuta. Si legge, infatti: “va respinta l’eccezione di mancanza di legittimazione attiva dell’attrice perché l’intervenuta è colei che ha concluso il contratto con la convenuta”.

In realtà, proprio perché è pacifico (lo sostiene anche in questa secondo grado l’appellata a p. 2 della comparsa) che non fu la ditta individuale A. M. di P. E. a concludere con la convenuta (odierna appellante) il contratto di acquisto della Subaru, l’affermazione della sentenza gravata risulta del tutto contraddittoria: ed infatti se è l’intervenuta società A. M. s.r.l. ad aver operato l’acquisto, così come ad aver concluso il successivo contratto di rivendita del veicolo a terzi, risulta del tutto ovvio che l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attrice in primo grado era pienamente fondata.

La sentenza avrebbe conseguentemente dovuto dare preliminarmente atto di tale rilievo e dichiarare l’infondatezza della domanda attorea, regolando le relative spese. Infatti, costituisce un orientamento pacifico che: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legitimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. 17/01/2017, n. 943)

La statuizione impugnata, quindi, da un lato risulta contraddittoria ed illegittima nella parte in cui – preso atto che una società di capitali, soggetto giuridico del tutto terzo rispetto alla ditta attorea, era colei che aveva concluso il rapporto contrattuale delle cui conseguenze lesive si domandava il ristoro - non ha rigettato la domanda attorea. Dall’altro contiene una minus petizione, nella parte in cui – quale ulteriore conseguenza – non ha provveduto sulle spese relative a tale rapporto processuale.

Se quanto detto appare incontestabile, risulta evidente che la reale titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio sia intervenuta ed abbia svolto tardivamente una domanda autonoma, ex art. 268 cpc, a mente del quale “Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte”, norma oggetto del rinvio generale di cui all’art. 311 c.p.c.

Ciò posto, non è tanto il tema della tardività delle richieste istruttorie a venire in considerazione, quanto piuttosto la stessa legittimità delle domande svolte con l’intervento. Infatti, secondo il migliore orientamento della dottrina processualcivilistica e della giurisprudenza, la domanda giudiziale (diversa da quella adesivo dipendente) svolta dal terzo intervenuto va assimilata alla domanda riconvenzionale, e ne subisce gli stessi termini decadenziali. In altri termini: il terzo che interviene in un processo in corso deve infatti accettarlo nello stato in cui si trova; egli si trova nella stessa posizione processuale delle originarie parti in causa, per cui incorre nelle medesime preclusioni che paralizzano l'attività di queste ultime. Ove così non fosse, del resto, verrebbero violati due fondamentali principi del processo, quello del contraddittorio e quello della speditezza o ragionevole durata del giudizio. Sotto il primo profilo, per l’evidente compromissione dei diritti di difesa che subirebbero le parti originarie ove si ammettesse un intervento tardivo contenente domande autonome volte ad allargare il thema decidendum, il cui perimetro non riguarda soltanto il petitum ma anche il profilo soggettivo e le diverse circostanze che giustificano l’individuazione della titolarità dell’azione in capo all’uno piuttosto che all’altro soggetto. Né può dirsi – con il che si affronta anche il secondo profilo di violazione – che potrebbe soccorrere una rimessione in termini, giacchè questo istituto verrebbe in tal modo piegato non a risolvere ritardi non imputabili ed eventi tutto sommato marginali ed eccezionali del processo, quanto (ove si desse la possibilità di svolgere in ogni tempo domande autonome mediante intervento) ipotizzato come pressochè sempre necessario e fisiologico in caso di interventi tardivi. Dando però al contempo la stura a contegni dilatori processuali e regressioni di fase in chiaro contrasto con quel principio di ragionevole durata del processo che l’art. 111 Cost. intende affermare.

Il terzo interventore, quindi, potrà spiegare autonome domande solo entro il termine di costituzione del convenuto, che nel giudizio di primo grado avanti al tribunale è retto dal termine previsto dall’art. 167 cpc e davanti al GdP dall’udienza di cui all’art. 320 cpc.

A questo punto, si deve osservare che neppure il giudice di pace, nel disporre un rinvio, ha la disponibilità dei suddetti termini, come chiaramente precisa il S.C.:

“Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, onde deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande o eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è - tuttavia - caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi. Tale preclusione, inoltre, non è disponibile da parte del giudice di pace, il quale non è abilitato a restringerne il meccanismo di operatività, rinviando la prima udienza, al fine di consentire attività altrimenti precluse, sì che anche l'omissione - da parte del giudice - dell'invito a precisare definitivamente i fatti non può evitare il verificarsi della preclusione in discorso” (Cass. sez. II, 02/04/2014, n. 7734).

In fatto, seguendo la stessa scansione cronologica ammessa dall’appellata, dopo una prima udienza del 09/06/2014 il GdP rinviata al 16/10/2014 per consentire alla parte attrice di replicare, ma tale udienza si teneva in realtà il successivo 03/11/2014, in occasione della quale l’attrice (che pacificamente non era titolare del diritto controverso per quanto si è detto) depositava una memoria.

Il GdP autorizzava la chiamata di un terzo (tale V. C. s.r.l. in questa sede irrilevante per intervenuta rinuncia alla domanda di manleva e garanzia svolta nel corso del giudizio di primo grado) ed all’udienza del 16/03/2015 questi si costituiva.

Questa udienza deve ritenersi l’ultima che possa qualificarsi come prima udienza, ex art. 320 cpc, ed a nulla vale che il GdP abbia ulteriormente rinviato ex art. 320 co. 4 all’udienza del 06/07/2015. Tale rinvio, infatti, concerne unicamente la possibilità di produrre eventuali nuovi documenti o nuove prove, ma rispetto a domande già ritualmente proposte in giudizio. E’invece vero che solo a seguito di detto rinvio si è verificato l’intervento in giudizio della A. M. s.r.l., svolgendo una domanda autonoma per la quale la decadenza era già maturata in data 16/03/2015.

Né è possibile “salvare” la tempestività di tale intervento riqualificandolo come adesivo dispendente rispetto all’originaria domanda attorea, posto che questa – come evidenziato e pacifico in atti – risultava proposta da un soggetto privo di legittimazione attiva.

La convenuta ha già in primo grado eccepito l’inammissibilità dell’intervento e tale eccezione avrebbe dovuto essere accolta.

Il diritto controverso non è stato ceduto in corso di giudizio dalla ditta individuale alla società a responsabilità limitata successivamente intervenuta in causa, ma risultava nella titolarità di quest’ultimo soggetto ab origine.

Nei termini che precedono risultano perciò assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione e la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, rigettando la domanda attorea e dichiarando l’inammissibilità delle domande svolte con l’intervento tardivo dalla A. M. s.r.l.

Entrambe tali parti vanno inoltre condannate a rifondere le spese di lite della M. M. C. s.r.l. per entrambi i gradi del giudizio, unitariamente liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa d’appello sub R.G. 1251/2017, ogni diversa istanza domanda od eccezione respinta,
  • In riforma integrale della sentenza impugnata, emessa dal Giudice di Pace di Faenza (RA), n. 58/2017, dep. il 06/03/2017, rigetta ogni domanda proposta dalla ditta individuale A. M. di P. E. e dichiara l’inammissibilità delle domande svolte dall’intervenuta A. M. s.r.l.;
  • Conseguentemente condanna A. M. di P. E. e società A. M. s.r.l. a rifondere all’appellante M. M. C. s.r.l. le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 2.870 per compensi ed Euro 274 per spese vive, oltre a spese generali del 15%, ad IVA e CPA come per legge.

Ravenna, 6 luglio 2018

Il Giudice

Dott. Alessandro Farolfi