Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20513 - pubb. 22/09/2018

Risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni: la vendita dei beni a prezzi inferiori a quelli ipotizzati nel piano non è sufficiente a determinare la risoluzione del concordato

Tribunale Rimini, 25 Giugno 2018. Pres., est. Francesca Miconi.


Concordato preventivo – Domanda di risoluzione – Presupposti



Nel concordato con cessione dei beni la risoluzione può essere pronunciata non già quando la somma ricavata dalla vendita dei beni si discosti, anche notevolmente, da quella necessaria a garantire il pagamento della percentuale prospettata, dato che il debitore si libera appunto con la cessione dei beni (Cass.2014/6022), bensì quando sia venuta completamente meno la funzione stessa del concordato, essendo le somme ricavabili dalla liquidazione del tutto insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare i creditori chirografari anche in minima parte ed a pagare integralmente i privilegiati (in tal senso, Cass. 2015/4398; Cass. 2011/13446; Cass. 2010/7942).

(Fattispecie in cui il Tribunale ha respinto la domanda di risoluzione del concordato preventivo con cessione di beni ritenendo insufficiente il mancato rispetto dei tempi di liquidazione, e quindi di pagamento, ipotizzati nel piano, prevedendo la proposta l’adempimento complessivo dei pagamenti entro quattro anni dall’omologazione, non ancora decorsi). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
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