Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2021 - pubb. 17/02/2010

Compensazione delle spese di lite, gravi motivi ed esecutività dei provvedimenti provvisori nei giudizi di separazione e divorzio

Tribunale Piacenza, 02 Febbraio 2010. Est. Morlini.


Separazione e divorzio – Provvedimenti provvisori – Natura di titolo esecutivo – Requisiti – Credito certo, liquido ed esigibile – Necessità.

Processo civile – Spese di lite – Compensazione – Gravi ed eccezionali motivi – Palese sproporzione tra interesse della parte e costo delle attività processuali – Comportamento processuale irragionevole e litigioso.



I provvedimenti provvisori emessi nell’ambito del giudizio di separazione o di divorzio, assumono l’efficacia di titoli esecutivi solo allorquando, così come prescritto dall’art. 474, comma 1, codice procedura civile, risultano relativi a crediti certi, liquidi ed esigibili, tramite indicazione di una specifica somma, determinata o determinabile nel suo ammontare.
Nel caso invece di generica condanna al pagamento delle ‘spese straordinarie’, non può ritenersi che il provvedimento provvisorio assuma le vesti di un titolo esecutivo. Pertanto, in tal caso e nell’ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell’obbligato, non può procedersi direttamente al precetto; ma, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, è necessario sollecitare un ulteriore intervento del giudice, ad esempio tramite ricorso per decreto ingiuntivo, volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna, ossia l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

I motivi che, ex art. 92, comma 2, codice procedura civile, consentono la compensazione almeno parziale delle spese di lite, sono integrati sia dalla palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, sia da un comportamento processuale commendevole, irragionevole ed estremamente litigioso. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


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