Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1976 - pubb. 21/01/2010

Responsabilità del proprietario per danni al vicino, dell’appaltatore per errori progettuali e rilievo d’ufficio delle preclusioni

Tribunale Piacenza, 23 Dicembre 2009. Est. Morlini.


Proprietà – Diritto di escavazione e di costruzione – Appalto – Responsabilità per danni nei confronti del vicino – Responsabilità del committente – Sussistenza.

Appalto – Errori progettuali – Riconoscibilità con l’ordinaria diligenza – Denuncia degli errori al committente – Responsabilità dell’appaltatore – Esclusione.

Processo civile – Preclusioni – Interesse pubblico dell’ordinato e celere andamento del processo – Rilievo d’ufficio della tardività di eccezioni, allegazioni e richieste – Accettazione del contraddittorio – Irrilevanza.



Il proprietario di un fondo che faccia eseguire in questo escavazioni o opere, risponde direttamente, in quanto proprietario a mente dell’art. 840, comma 1 codice civile, dei danni causati ai vicini dalle opere da lui intraprese, anche se abbia commesso i relativi lavori in appalto, e dunque indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell’appaltatore, la cui responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

L’appaltatore è esonerato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori progettuali non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza richiesta all’appaltatore stesso; ovvero che, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto l’esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l’appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)

Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell’interesse di parte, ma anche nell’interesse pubblico all’ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall’eventuale accettazione del contraddittorio. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)


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