Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19641 - pubb. 10/05/2018

Sovraindebitamento e degrado del privilegio del creditore ipotecario al prezzo base d’asta raggiunto nell’ambito della procedura esecutiva

Tribunale Mantova, 16 Gennaio 2018. Est. Gibelli.


Crisi da sovra indebitamento – Piano del consumatore – Credito ipotecario – Su immobile venduto all’asta – Degradabilità a chirografo – Per il prezzo-base d’asta – Ammissibilità

Privilegio processuale del creditore fondiario – Applicabilità in caso di sovraindebitamento – Esclusione



Si ritiene omologabile il piano del consumatore che prevede che il debito nei confronti del creditore ipotecario sia degradato per la parte non capiente considerando quale valore dell’immobile il prezzo base d’asta raggiunto nell’ambito della procedura esecutiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La disposizione di cui all’art. 12 ter comma primo l. n. 3/12 e succ. mod. nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire azioni individuali sul patrimonio del debitore il cui piano sia stato omologato non contempla deroghe, di tal che si deve ritenere che il privilegio processuale riconosciuto dalla legge al titolare del credito fondiario in virtù dell’art. 41 del D. Lvo n. 385/93 non operi nel caso di sovraindebitamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Mario Bianchi e dell'Avv. Alfredo Miccio


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