Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1925 - pubb. 14/12/2009

Infortunio in itinere e oggetto dell’azione di surroga dell’I.N.A.I.L.

Tribunale Pavia, 24 Aprile 2009. Est. Balba.


Infortunio in itinere – Azione di surroga da parte dell’ente previdenziale – Danno patrimoniale e danno biologico permanente – Inclusione – Danno c.d. complementare – Esclusione.

Danni alla persona non ulteriormente risarciti – Nozione.

Pluralità di danneggiati e superamento del massimale di polizza – Surroga dell’ente previdenziale – Limiti.



Alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008 deve ritenersi che, in caso di c.d. infortunio in itinere, l’azione di surroga proposta dall’INAIL comprenda solo il danno patrimoniale ed il danno biologico permanente, mentre l’ente previdenziale non potrà ottenere il c.d. danno complementare costituito dal complesso delle voci di danno estranee alla tutela previdenziale e, quindi, il danno non patrimoniale non biologico, il danno biologico temporaneo, il danno biologico inferiore al sei per cento nonché il danno patrimoniale che riguarda menomazioni di grado pari o inferiore al quindici per cento, precisandosi che non è possibile procedere ad una sub ripartizione all’interno del danno patrimoniale (per voci quali le spese di assistenza, quelle da sostenersi per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché quelle mediche e fisioterapiche future) che deve essere integralmente riconosciuto all’ente previdenziale. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

(riproduzione riservata) In virtù del disposto di cui all’art. 142 co. IV del d. lgs. 209/2005 il giudice dovrà prima accertare quali sono i danni alla persona non risarciti dall’ente previdenziale (il danno biologico differenziale, l’inabilità temporanea biologica, il danno non patrimoniale globalmente inteso compreso quello derivante dalla perdita dei diritti inalienabili della persona costituzionalmente garantiti) e, solo dopo il soddisfacimento del credito del danneggiato, potrà trovare ingresso, sul residuo massimale ma entro i limiti di capienza dello stesso, l’azione dell’ente previdenziale contro l’assicuratore del responsabile del sinistro, laddove tale ente potrà surrogarsi solo in relazione alle voci di danno che ha indennizzato e non su quelle spettanti all’infortunato a titolo personale; vanno compresi fra i danni alla persona non altrimenti risarciti gli interessi e la rivalutazione sulle somme di personale spettanza del danneggiato. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Nel caso di pluralità di danneggiati e di superamento del massimale di polizza l’ente previdenziale subentra nella stessa posizione del danneggiato assicurato e parteciperà nella stessa posizione di quest’ultimo al riproporzionamento delle somme spettanti ma mai in pregiudizio dei danni alla persona non altrimenti risarciti sicché, ove tali importi superino il massimale, nessuna somma potrà riconoscersi al predetto ente. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)


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