Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19197 - pubb. 09/03/2018

Riduzione consistente e durevole della rimessa derivante da mutuo ipotecario concesso per ripianare esposizione non garantita

Tribunale Mantova, 05 Febbraio 2018. Est. Gibelli.


Fallimento - Azione revocatoria - Rimessa conseguente alla concessione di mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto - Garanzia ipotecaria associata ad un rischio di credito già in atto

Fallimento - Azione revocatoria - Rimessa su conto corrente bancario - Riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria - Sussistenza - Saldo negativo - Irrilevanza



E' revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., e in ogni caso ex art. 67, comma 2, la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario ed il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un'operazione unitaria il cui ‘fine ultimo è quello di azzerare la preesistente obbligazione;  la garanzia ipotecaria non è, infatti, espressione di autotutela preventiva del creditore, in quanto costituita per debito preesistente, in tutti quei casi in cui il mutuatario non acquisisca contestualmente nuova disponibilità finanziaria, essendo in tal caso la garanzia associata a un rischio di credito già in atto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

E' consistente e durevole - e dunque revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. - la rimessa in conto corrente che abbia comportato una riduzione dell'esposizione debitoria nella misura percentuale del 17,85% con effetti permanenti sino alla dichiarazione di fallimento, restando irrilevante la circostanza che il saldo del conto si sia comunque mantenuto in territorio negativo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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